Patrocinio dell’agente della riscossione e inammissibilità dell’appello (Cass. civ. Sez. V n. 23744 del 23.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si avvalgono dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni stipulate con quest’ultima, fatte salve le ipotesi di conflitto e di indisponibilità dell’Avvocatura erariale. Non è richiesta alcuna apposita delibera o altra formalità per ricorrere al patrocinio di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all’Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario. La convenzione prevede invece espressamente la difesa erariale per il giudizio di legittimità, sicché, in difetto delle condizioni ricordate, la procura conferita a un legale del libero foro è affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso. Ove il giudice si sia spogliato della potestas iudicandi statuendo l’inammissibilità dell’atto introduttivo, le ulteriori considerazioni sul merito sono mere argomentazioni ipotetiche e virtuali, prive di valenza decisoria e non impugnabili.

Il Fatto

Il contribuente impugnava davanti alla C.T.P. di Pavia l’intimazione di pagamento relativa al mancato pagamento di venticinque cartelle di pagamento e dodici avvisi di addebito, deducendo l’omessa notifica e la prescrizione dei crediti. Il giudice di primo grado annullava l’intimazione quanto alle cartelle e la confermava quanto agli avvisi di addebito.

Su appello dell’agente della riscossione, la CGT di secondo grado della Lombardia dichiarava inammissibile il gravame. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate-Riscossione proponeva ricorso per cassazione con due motivi; il contribuente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’agente della riscossione censurava la sentenza d’appello per aver dichiarato inammissibile il gravame sul presupposto che questo non potesse essere difeso da un avvocato del libero foro. Il motivo è fondato.

La Corte richiama il principio consolidato secondo cui la scelta del patrocinio erariale o di quello libero non richiede apposita delibera né altra formalità quando la convenzione non riserva all’Avvocatura dello Stato la difesa. Nel contenzioso tributario la convenzione esime le Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, mentre la prevede espressamente per il giudizio di legittimità.

Ne deriva che, davanti alla Corte di cassazione, in difetto delle condizioni di conflitto, indisponibilità dell’Avvocatura o apposita delibera, la procura conferita a un legale del libero foro deve ritenersi invalida, con conseguente inammissibilità del ricorso. La Corte richiama Cass., Sez. V, ordinanza n. 28199 del 31.10.2024 e Sez. Un. n. 30008 del 19.11.2019. La declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di difesa erariale era dunque erronea.

Il secondo motivo, relativo all’omessa motivazione sul rigetto nel merito dei motivi d’appello, è inammissibile. La Corte ribadisce che, ove il giudice si sia spogliato della potestas iudicandi statuendo l’inammissibilità dell’atto introduttivo, le eventuali ulteriori considerazioni sul merito costituiscono mere argomentazioni ipotetiche e virtuali, prive di valenza decisoria e perciò non impugnabili, potendo l’impugnazione appuntarsi solo sulla statuizione in rito (richiamata Cass., Sez. V, sentenza n. 32092 del 12.12.2024).

La sentenza è pertanto cassata in relazione al primo motivo, con rinvio alla CGT di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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