Giudizio di conto improcedibile per difetto di legittimazione del sindaco della partecipata (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 287 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il componente del collegio sindacale di una società a partecipazione regionale non è agente contabile delle quote di partecipazione detenute dall’ente, perché difetta il maneggio dei beni oggetto del conto giudiziale. La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale che attribuiva tale qualifica ex lege impedisce di fondare su di essa la legittimazione passiva del convenuto. Il giudizio di conto va pertanto dichiarato improcedibile per difetto di legittimazione passiva ad causam, restando impregiudicata la regolarità della gestione, che deve essere rendicontata dal soggetto che ha avuto l’effettiva disponibilità delle partecipazioni.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria è investita del giudizio sul conto giudiziale relativo all’esercizio 2019, reso dal consegnatario delle quote di partecipazione della Regione in una società a partecipazione regionale. Il magistrato istruttore, con propria relazione, aveva proposto la dichiarazione di improcedibilità della gestione, segnalando una serie di irregolarità.
In particolare, si contestava l’assenza di sottoscrizione del conto e del decreto di parifica, nonché il difetto della qualifica di agente contabile in capo al convenuto, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024. Fissata l’udienza di discussione, il pubblico ministero concludeva per l’improcedibilità e la causa era trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla prima contestazione, rilevando che il conto giudiziale non risulta, di fatto, sottoscritto. Difetta così il requisito formale minimo previsto dall’art. 44, comma 2, c.g.c., che consente l’imputazione dell’atto a un soggetto giuridico, cioè la c.d. spendita del nome.
È parimenti fondato il secondo motivo, relativo all’assenza di un valido atto di parifica. Solo il deposito del conto parificato costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio, a norma dell’art. 140, comma 3, c.g.c.. Ai sensi dell’art. 618 del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione che certifica la concordanza dei conti con le scritture dell’amministrazione è elemento imprescindibile per il deposito e per l’esame giudiziale, come chiarito dalle Sezioni riunite in sede consultiva nel parere n. 4/2020.
Il nodo centrale riguarda però la qualifica di agente contabile. Dagli accertamenti istruttori emerge che il convenuto, nell’esercizio oggetto di verifica, rivestiva la carica di componente del collegio sindacale della società, ai sensi dell’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22. Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 59/2024, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
La norma regionale individuava come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni, in conflitto di interesse perché componenti di organi di controllo. Essa collideva con i principi della legislazione statale, che identificano l’agente contabile nel soggetto che ha il maneggio dei beni oggetto del conto. Nel caso di partecipazioni societarie, tali sono i soggetti dell’ente proprietario che hanno la disponibilità dei diritti di socio, come si desume dagli artt. 20, 29, 32 e 178 del R.D. n. 827/1924, dall’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016 e dall’art. 137 c.g.c..
Caduta la qualifica ex lege per effetto della pronuncia di incostituzionalità, non può nemmeno affermarsi che il convenuto sia agente contabile di fatto, non avendo il maneggio delle partecipazioni. Difettando la legittimazione passiva ad causam, il giudizio è dichiarato improcedibile. La dichiarazione non definisce però il giudizio sulla regolarità delle gestioni: i conti dovranno essere resi dal soggetto che ha avuto l’effettiva disponibilità delle partecipazioni nel 2019, con l’amministrazione regionale tenuta ad acquisire e parificare il conto, ferme le competenze della Procura erariale.
Sulla scorta della natura officiosa del giudizio, dell’adozione di una decisione su questioni pregiudiziali e della mancata costituzione delle parti, il Collegio non provvede sulle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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