Società di comodo diniego interpello disapplicativo impugnabile e prova situazioni oggettive (Cass. civ. Sez. V n. 18586 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude l’impugnazione di altri atti con i quali l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria. È pertanto impugnabile il diniego opposto all’interpello disapplicativo della disciplina sulle società non operative, ancorché privo di efficacia vincolante. Nel merito, la disapplicazione ex art. 30, comma 4-bis, della legge n. 724 del 1994 richiede la prova di circostanze oggettive che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi; non integra tale ipotesi il mancato ottenimento di autorizzazioni amministrative rimesse a valutazioni discrezionali, né la conservazione in vita per anni di una società che versa in stato di inoperatività senza prospettare un’attività futura.
Il Fatto
Una società presentava nel 2014 un’istanza di interpello disapplicativo per l’anno d’imposta 2013, deducendo di non aver potuto conseguire risultati reddituali positivi per l’impossibilità di utilizzare l’unico cespite sociale, un immobile che non aveva ottenuto le autorizzazioni amministrative necessarie alla destinazione ricettivo-assistenziale.
L’Amministrazione finanziaria rigettava l’istanza, rilevando l’assenza di iniziative finalizzate al raggiungimento dell’oggetto sociale. La società impugnava il diniego; la CTP accoglieva il ricorso e la CTR rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo il diniego autonomamente impugnabile e provata la situazione oggettiva impeditiva dei ricavi. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Amministrazione contestava la violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 100 cod. proc. civ., sostenendo la non impugnabilità del diniego. La Corte ha respinto la censura, richiamando il proprio consolidato orientamento: l’elenco degli atti impugnabili ha natura tassativa, ma non preclude l’impugnazione di quegli atti che, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, portino a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria. Il contribuente è portatore di un interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., a chiarire la propria posizione già al momento della ricezione dell’atto.
Il Collegio ha richiamato le pronunce Sez. VI-V n. 3775 del 2018, Sez. V n. 1230 del 2020 e Sez. V n. 2634 del 2023, che qualificano la risposta negativa all’interpello disapplicativo come atto impugnabile in quanto espressiva di una pretesa impositiva individuata.
Con il secondo motivo l’Agenzia censurava la violazione dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994 e dell’art. 37 bis, comma 8, del d.P.R. n. 600 del 1973, per aver la CTR ritenuto provate le circostanze impeditive dei ricavi. La Corte ha precisato che, nella versione applicabile ratione temporis, l’art. 30, comma 4-bis, non richiede situazioni di carattere straordinario, ma esige comunque la dimostrazione di circostanze oggettive. Ha ricordato che spetta al contribuente la prova di situazioni specifiche e indipendenti dalla sua volontà che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività, secondo l’insegnamento di Sez. V n. 21358 del 2015 e Sez. V n. 13328 del 2023.
Nel caso concreto il giudice del merito non ha indicato le circostanze oggettive impeditive dell’attività d’impresa. Il mancato conseguimento di autorizzazioni amministrative, rimesse a valutazioni discrezionali, non può essere considerato una di esse. La Corte ha inoltre richiamato Sez. V n. 36365 del 2021, che esclude la sussistenza di situazioni straordinarie in caso di totale assenza di pianificazione aziendale e di inettitudine produttiva, e la pronuncia n. 13336 del 2023, secondo cui il protrarsi per anni dell’inattività può risolversi in una scelta soggettiva dell’imprenditore e non in una circostanza oggettiva.
Poiché la società ammetteva di trovarsi in condizioni di inoperatività senza prospettare un’attività futura, la conservazione in vita dell’organismo societario si pone in contrasto con le finalità della disciplina sulle società non operative. Il secondo motivo è stato quindi accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.
Nota della Redazione
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