Imposta regionale concessioni demaniali marittime e aumento aliquota Regione (Cass. civ. Sez. V n. 25851 del 26.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime, non è irragionevole che la legge regionale determini l’aliquota del tributo entro una forbice ampia, né che la commisuri al canone di concessione. L’aumento dell’aliquota dal 15% al 25% non è arbitrario e non lede gli artt. 3 e 53 Cost., perché il canone demaniale non ha natura tributaria ma costituisce corrispettivo dell’uso di un bene pubblico calcolato secondo criteri di legge. La titolarità di una concessione di lunga durata non attribuisce un diritto soggettivo alla stabilità del canone e dell’imposta, poiché la disciplina sopravvenuta dei rapporti di durata può essere modificata in senso sfavorevole al concessionario. È irrilevante che l’attività d’impresa sia stata svolta in perdita, essendo il rischio d’impresa connaturato all’attività del concessionario.

Il Fatto

Una società titolare, dal 2001, di una concessione demaniale per la costruzione e gestione di un porticciolo turistico ha visto aumentare il canone in forza di modifiche legislative e provvedimenti ministeriali, impugnati davanti al giudice amministrativo. La Regione aveva aumentato dal 15% al 25% la percentuale per il calcolo dell’imposta regionale sulle concessioni demaniali.

Per l’anno 2013 il Comune aveva determinato il canone secondo le nuove norme, emettendo poi tre ordini d’introito per il pagamento dell’imposta. Il contribuente li ha impugnati davanti al giudice tributario, dolendosi della commisurazione dell’imposta al canone e chiedendo la rimessione degli atti alla Corte costituzionale. Respingendo l’appello, la Commissione Tributaria Regionale ha confermato la legittimità dell’imposizione; la società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione d’inammissibilità sollevata dalla Regione, secondo cui gli atti impugnati non sarebbero atti impositivi del tributo, essendo prevista l’autoliquidazione da parte del concessionario. Il motivo non è accolto: gli ordini contengono una specifica richiesta di pagamento e rientrano nella previsione dell’art. 19 d.lgs. 546/92. La tassatività dell’elencazione non impedisce al contribuente di impugnare gli atti che portino a sua conoscenza una ben individuata pretesa tributaria.

Sul primo motivo, la Corte richiama la sentenza n. 29/2017 della Corte costituzionale, che, respingendo la questione sollevata dal Consiglio di Stato, ha fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sui canoni, e la sentenza n. 302/2010, secondo cui i canoni demaniali non hanno natura tributaria ma sono corrispettivi dell’uso di un bene pubblico. Ne deriva l’infondatezza delle censure fondate sugli artt. 3 e 53 Cost.

La Corte ritiene irrilevante la questione nel caso concreto, poiché il giudizio ha ad oggetto ordini di pagamento relativi a una parte dell’imposta, calcolata su un canone già ridotto. Non è irragionevole che alle Regioni sia riconosciuta la determinazione dell’entità dell’imposta, essendo tale potere connaturato all’autonomia regionale.

Sul secondo motivo, la Corte osserva che la forbice tra minimo e massimo prevista dalla legge è elevata, ma la scelta regionale di aumentare l’aliquota non appare arbitraria. Ogni autonomia locale comporta diseguaglianze, che restano in linea con il tessuto costituzionale ove non irragionevoli, in coerenza con l’art. 119 Cost.

Quanto agli ulteriori motivi, la Corte esclude la violazione della normativa eurounitaria e il contrasto con gli artt. 41 e 117 Cost. La domanda subordinata di applicare l’aliquota del 15% è stata implicitamente respinta. Ribadisce inoltre che la concessione di lunga durata non istituisce un diritto alla stabilità di canone e imposta: non vi è applicazione retroattiva dell’imposta a una risalente capacità contributiva, ma imposizione sull’attuale manifestazione, riguardando gli avvisi l’anno 2013. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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