Cessazione della materia del contendere per definizione agevolata e compensazione delle spese (Cass. civ. Sez. V n. 2565 del 26.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata del debito erariale, perfezionata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193/2016, determina l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, restando irrilevante ogni ulteriore contestazione sul merito della pretesa tributaria. All’estinzione consegue la compensazione delle spese di lite, poiché la documentazione prodotta dalla parte che ha aderito alla definizione dimostra il sostenimento degli oneri imposti dalla procedura agevolativa. Non sussistono i presupposti per il versamento del c.d. doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, quando il processo si chiude per una causa estintiva non riconducibile a un esito di rigetto o inammissibilità del ricorso. Il venir meno dell’interesse dell’Amministrazione finanziaria, che non prende posizione sulla definizione intervenuta, conferma il perfezionamento della fattispecie estintiva.

Il Fatto

La vicenda riguarda una controversia tributaria instaurata davanti alla Corte di Cassazione, nella quale la contribuente ha provveduto a definire in via agevolata il debito erariale che costituiva oggetto del giudizio. La definizione è stata attuata mediante il versamento degli importi dovuti secondo il meccanismo previsto dall’art. 6 d.l. n. 193/2016. La parte ha depositato telematicamente la documentazione attestante l’adesione e i pagamenti effettuati. Il differimento dell’udienza, comunicato dalla Cancelleria, ha consentito all’Agenzia di prendere conoscenza del contenuto degli atti depositati. L’Amministrazione finanziaria non ha assunto alcuna posizione sulla questione, non formulando contestazioni in ordine alla definizione intervenuta.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della sorte del processo a seguito del perfezionamento della definizione agevolata. Il quadro che emerge dagli atti induce a ritenere che la contribuente abbia integralmente definito il proprio debito erariale in base alla disciplina richiamata. La documentazione versata in atti è idonea a dimostrare il sostenimento degli oneri richiesti dalla procedura agevolativa.

Il venir meno della materia del contendere discende direttamente dall’effetto estintivo della definizione. La Corte rileva che la parte ha depositato su PCT la documentazione relativa ai pagamenti bancari degli importi dovuti, così realizzando il perfezionamento del condono. Il differimento dell’udienza ha posto l’Agenzia nella condizione di conoscere il contenuto degli atti, effetto peraltro già potenzialmente raggiunto per effetto del deposito telematico.

Il comportamento dell’Amministrazione finanziaria assume rilievo decisivo. L’Agenzia non ha preso posizione sulla questione, dimostrando di non avere più ragioni di contestazione. Tale condotta conferma il raggiungimento dell’effetto estintivo e l’assenza di un interesse residuo alla prosecuzione del giudizio.

Quanto alle spese, la Corte applica il criterio della compensazione. La scelta si fonda sulla considerazione che la documentazione prodotta dalla contribuente attesta il sostenimento degli oneri connessi alla definizione agevolata intrapresa, circostanza della quale occorre tenere conto in questa sede. La regolazione delle spese riflette quindi la peculiarità della vicenda e la natura degli interessi coinvolti.

La Corte esamina infine la questione del doppio contributo unificato. Richiamando un indirizzo consolidato — Cass., Sez. 5, n. 31732 del 2018, Cass., Sez. 5, n. 8184 del 2020, Cass., Sez. 5, n. 39284 del 2021 e Cass., Sez. 5, n. 27244 del 2022 — esclude che sussistano i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, neppure da parte della ricorrente principale. Il processo si chiude dunque con la declaratoria di estinzione e la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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