Cessazione della materia del contendere per esecuzione tardiva del giudicato (TAR Veneto n. 722 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la spontanea esecuzione del giudicato intervenuta dopo la proposizione del ricorso integra l’integrale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata e determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. L’accertamento della sopravvenuta carenza di interesse richiede che l’adempimento sia effettivo e completo rispetto al capo condannatorio. Sul piano delle spese, poiché l’esecuzione è avvenuta solo in pendenza del giudizio, non sussistono ragioni per derogare alla regola della soccombenza: le spese seguono la condanna del Ministero intimato, pur in esito alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Il Fatto

La parte ricorrente, docente con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, aveva ottenuto dal Giudice del lavoro una pronuncia che accertava il diritto al beneficio economico annuo di euro 500 erogato tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna del Ministero al pagamento complessivo di euro 1.000.

Notificata la sentenza e attestatone il passaggio in giudicato, la parte ricorrente, decorso inutilmente il termine di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto. La richiesta riguardava l’attivazione della Carta con accredito della somma liquidata e la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla dichiarazione depositata dal difensore della parte ricorrente, che ha attestato l’attivazione della Carta elettronica da parte del Ministero in data 02.03.2026, quindi in epoca successiva al deposito del ricorso (avvenuto il 20.01.2026), chiedendo conseguentemente la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’Amministrazione alle spese.

Su questa base il Tribunale rileva che la pretesa sostanziale avanzata con il ricorso introduttivo ha ricevuto integrale soddisfazione. Non residua, pertanto, alcun interesse meritevole di tutela rispetto all’originaria domanda di ottemperanza.

In applicazione del principio dispositivo che informa il processo amministrativo e della previsione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere. La definizione del giudizio in questi termini assorbe ogni ulteriore profilo, compresa la richiesta di nomina del Commissario ad acta, ormai priva di oggetto.

Sul regolamento delle spese, il Tribunale osserva che l’esecuzione del giudicato è intervenuta solo dopo la proposizione del presente giudizio. Tale circostanza esclude ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza, con la conseguente condanna del Ministero intimato.

La liquidazione avviene secondo i valori tabellari vigenti (d.m. 13 agosto 2022, n. 147, per le controversie di valore fino a euro 1.100,00), ridotti della metà in ragione del non elevato livello di complessità della causa. Tenuto conto delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, le spese sono liquidate in euro 339,00, oltre restituzione del contributo unificato, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *