Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e esclusione dell’astreinte (TAR Veneto n. 723 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente non di ruolo all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, attivando la Carta e accreditandovi la somma liquidata. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non va automaticamente comminata: il giudice deve verificare in concreto la sussistenza di “altre ragioni ostative”, tra cui la crisi della finanza pubblica e la mole eccezionale del contenzioso seriale. La nomina del commissario ad acta integra misura idonea a fronteggiare l’inerzia dell’Amministrazione, rendendo non necessaria la condanna all’astreinte.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratto a tempo determinato negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, aveva ottenuto dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, con sentenza n. 356/2025 pubblicata il 14 maggio 2025, l’accertamento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per il valore annuo di € 500,00, con condanna del Ministero al pagamento di € 1.000,00 tramite il sistema della Carta.
Notificata la sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione il 15 luglio 2025, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, lamentando l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero, pur intimato, non si è costituito. La ricorrente ha chiesto l’attivazione della Carta, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza ottemperanda è passata in giudicato, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio, ed è stata notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022, che ha eliminato la necessità della formula esecutiva. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
Su tali basi, il TAR ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni, attivando la Carta elettronica e versandovi l’importo oggetto del capo condannatorio, con nomina sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, del commissario ad acta nella figura del Direttore generale competente, con facoltà di delega ad altro Dirigente.
Quanto ai poteri del commissario, il Collegio ha precisato che lo stesso deve provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento, dovendo l’organo straordinario porre in essere ogni iniziativa necessaria al pagamento.
È stata invece respinta la domanda di penalità di mora. Richiamando Consiglio di Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15, il TAR ha ricordato che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. ha aggiunto al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di “altre ragioni ostative”. Nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano la mancata condanna; rileva inoltre la nomina del commissario ad acta. Il Collegio ha infine valorizzato la complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, e la mole eccezionale del contenzioso seriale, ritenendo ragionevole ricondurre a tali fattori il ritardo del Ministero.
Le spese di lite sono state liquidate in € 339,00, oltre accessori, con riduzione della metà in ragione del carattere seriale della controversia, a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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