Inammissibile l’appello contabile sulle questioni medico-legali di fatto (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 4 del 04.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi pensionistici dinanzi alla Corte dei conti l’appello è limitato alle sole questioni di diritto, poiché l’art. 170 c.g.c. qualifica espressamente come questioni di fatto quelle relative alla dipendenza dell’infermità o della lesione da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni. Il vizio di motivazione su tali questioni è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o presenti una motivazione apparente. È configurabile tale vizio quando nel ragionamento del giudice di merito si riscontri il mancato esame di punti decisivi della controversia ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, restando escluso che esso possa consistere nell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice rispetto a quello auspicato dalla parte. Ne consegue l’inammissibilità del gravame che, sotto veste di censura motivazionale, tenda in realtà a una rivalutazione dei presupposti fattuali del diritto.

Il Fatto

Un militare aveva presentato istanza di pensione privilegiata ordinaria per un’infermità otitica, asseritamente contratta durante il servizio di leva; l’Amministrazione aveva respinto la domanda per decadenza ex art. 169 del DPR 1092/1973. Adito il giudice contabile, il ricorrente aveva dedotto la dipendenza della patologia dal servizio e la sua ascrivibilità all’ottava categoria della tabella A a vita dalla data del congedo.

Il giudice monocratico, espletata istruttoria medico-legale, aveva riconosciuto la dipendenza da concausa di servizio ma, sulla base dei pareri della C.M.L., aveva liquidato un indennizzo “una tantum” pari a una annualità di ottava categoria, respingendo la richiesta di trattamento a vita. Avverso tale sentenza il soccombente ha proposto appello, deducendo motivazione apparente per acritico recepimento del parere del collegio medico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione, secondo cui il gravame involgerebbe una questione di natura medico-legale e dunque di mero fatto. La Sezione richiama l’art. 170 c.g.c., che limita i motivi di appello alle sole questioni di diritto e parifica a queste ultime, espressamente, le questioni di fatto in materia di dipendenza e di classifica delle infermità.

Nell’individuare i criteri distintivi, la Corte si rifà alla nomofilachia delle Sezioni riunite n. 10/QM/1998 e n. 10/QM/2000: i motivi di diritto investono la portata dispositiva di una norma o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte; rientrano tra essi i vizi che comportano nullità della sentenza o del processo; il difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile solo in caso di assenza assoluta o di motivazione apparente. Su quest’ultimo punto il Collegio richiama l’orientamento della Cass. civ. n. 27411 dell’8/10/2021 e la propria giurisprudenza contabile.

Applicando tali criteri, la Sezione ritiene immune da censure l’operato del primo giudice, che ha disposto un apposito incombente istruttorio e ha poi ampiamente motivato il convincimento. Il collegio medico aveva dato espressamente conto dell’esame della perizia di parte, affermando che da essa non emergevano elementi nuovi idonei a modificare il parere reso. Il documento di cui l’appellante lamenta la pretermissione era stato invece prodotto il giorno stesso dell’udienza di rinvio, in assenza di autorizzazione del giudice e oltre il termine già spirato, così sottratto al contraddittorio e alla valutazione dell’organo peritale.

Non è dunque ravvisabile alcun vizio motivazionale deducibile in appello. Il gravame, diretto in sostanza a una rivalutazione dei presupposti fattuali del diritto, è dichiarato inammissibile perché precluso dall’art. 170 c.g.c. Le spese di lite, liquidate in favore dell’Amministrazione nella misura di euro 600,00, seguono la soccombenza ex art. 31, comma 1, cgc.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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