Cessazione della materia del contendere nel giudizio di resa di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 49 del 18.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa di conto, introdotto con ricorso del Procuratore regionale al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., l’avvenuto deposito del conto giudiziale da parte dell’agente contabile determina la cessazione della materia del contendere. Il giudizio è definito con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, devolute al magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale nell’ambito degli artt. 145 e ss. c.g.c.

Il Fatto

La Procura regionale aveva chiesto al giudice monocratico, ai sensi dell’art. 141, comma 4, c.g.c., la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale riferito all’esercizio finanziario 2018 di un ente locale, con previsione di sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato inadempimento dell’agente contabile. Il giudice aveva fissato il termine con decreto.

Successivamente l’amministrazione comunicava l’avvenuto deposito del conto, regolarmente parificato. Il Procuratore regionale chiedeva allora la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio, sollecitando la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. All’udienza di discussione la richiesta era ribadita e la causa passava in decisione.

La Motivazione della Corte

Il giudice muove dal dato processuale acquisito agli atti: il conto relativo all’anno 2018 risulta depositato presso la Segreteria della Sezione in ottemperanza al decreto che aveva fissato il termine. L’evento che aveva originato il ricorso — la mancata presentazione del conto — è dunque venuto meno nel corso del giudizio.

La Corte qualifica il giudizio per resa di conto come procedimento introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c. e definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c. Il richiamo a tale disciplina è sostenuto da un ampio richiamo di pronunce delle Sezioni giurisdizionali regionali, che confermano l’assetto del rito.

Acquisito in atti il deposito del conto e valutate le richieste del pubblico ministero, il giudice dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. La pronuncia non si estende al merito contabile: le valutazioni sulla regolarità del conto restano impregiudicate e sono rimesse al magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c.

La Corte non si pronuncia sulle spese. La decisione è assunta in camera di consiglio successiva all’udienza di discussione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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