Contributi agricoli indebitamente percepiti e giurisdizione contabile sul privato (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 28 del 05.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione della Corte dei conti sussiste anche quando il convenuto sia un privato cittadino, giacché assume funzione dirimente non la natura giuridica del responsabile, ma la natura pubblicistica del patrimonio danneggiato e delle finalità perseguite. Ove il privato incida sul programma imposto dalla pubblica amministrazione, determinandone uno sviamento dalle finalità, si configura un rapporto di servizio e quindi un danno per l’ente pubblico. Ai fini dell’erogazione dei contributi comunitari agricoli è necessaria una disponibilità titolata delle superfici: non basta la materiale detenzione o il possesso. La falsa dichiarazione di proprietà dei terreni, accertata in sede penale, integra illecito amministrativo-contabile di natura dolosa e obbliga alla restituzione dell’indebito.

Il Fatto

La procura regionale ha citato un privato chiedendo la condanna al pagamento, in favore dell’A.G.E.A., della somma di euro 32.341,70 oltre rivalutazione, interessi e spese. La notizia di danno proveniva da una nota della Guardia di Finanza, secondo cui il convenuto aveva presentato quattro domande di contributi agricoli per le campagne dal 2018 al 2021, dichiarando falsamente di essere proprietario di vari terreni.

I fondi erano stati ceduti all’interessato dall’I.S.M.E.A. con contratto di vendita a patto di riservato dominio. A causa della morosità nel pagamento delle rate, il Tribunale di Roma aveva dichiarato la risoluzione del contratto per grave inadempienza. Il convenuto, ritualmente citato, non si è costituito né ha svolto difesa in fase istruttoria.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il collegio ha dichiarato la contumacia del convenuto ai sensi dell’art. 93 del codice di giustizia contabile. Ha poi affrontato la questione di giurisdizione, richiamando l’orientamento consolidato della Corte di cassazione a sezioni unite (sent. n. 4511/2006; sent. n. 7377 del 2013; ord. n. 20434/2009): decisiva non è la natura del soggetto, ma la natura pubblicistica del patrimonio e delle finalità.

Il privato che sottrae il finanziamento ad altri soggetti idonei a realizzare l’intervento pubblico realizza un danno per l’ente. Da qui la sussistenza del rapporto di servizio e della giurisdizione contabile, già affermata dalla stessa sezione (n. 2/2019).

Nel merito la Corte ha ricostruito il quadro normativo: il Regolamento CE n. 1782/2003, gli artt. 51 e 53 del Reg. CE n. 796/2004 e i corrispondenti artt. 58 e 60 del Reg. CE n. 1122/2009, il d.m. n. 6513/2014, il d.m. n. 162/2015 e il d.m. MIPAAF n. 1922/2015, che all’art. 9 estende i controlli ai titoli giuridici legittimanti. Rilevano inoltre l’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, sulla decadenza dai benefici per dichiarazione non veritiera, e l’art. 3, comma 1, della legge n. 898/1986, che impone la restituzione dell’indebito.

La Corte ha aderito alla giurisprudenza contabile consolidata (Sez. giur. Molise n. 2/2019, Sez. App. Sicilia n. 33/2017, n. 166/2015 e n. 221/2012, Sez. I Centrale d’Appello n. 281/2013, Sez. giur. Lombardia n. 137/2017): è necessaria la disponibilità titolata delle superfici. Poiché la sentenza di risoluzione era immediatamente esecutiva ex art. 282 c.p.c., già dal 2018 il fondo non era più nella disponibilità giuridica del convenuto. La falsità delle dichiarazioni è stata altresì accertata dalla sentenza penale di condanna.

Quanto all’elemento soggettivo, la piena consapevolezza della non disponibilità dei beni ha consentito di qualificare come dolose le condotte. La Corte ha quindi accolto la domanda, condannando al risarcimento di euro 32.341,70, con rivalutazione dagli atti di pagamento e interessi legali ex art. 1282, primo comma, cod. civ. dalla pubblicazione fino al soddisfo, oltre spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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