Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. civ. Sez. V n. 21125 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, formulata dal ricorrente in sede di legittimità, costituisce manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse a una pronuncia della Suprema Corte e ridonda in inammissibilità del ricorso per cassazione. L’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso. Tale misura, di natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica, operando nei soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità.
Il Fatto
Il contribuente, già socio e legale rappresentante di una società, impugnava l’avviso di accertamento emesso dal Comune in relazione alla TARI per l’anno d’imposta 2017. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso. Il Comune proponeva appello e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado accoglieva l’impugnazione, riformando la decisione di primo grado.
Il contribuente ricorreva allora in Cassazione con due motivi, mentre il Comune rimaneva intimato. Nel corso del giudizio di legittimità le parti raggiungevano un accordo conciliativo esteso anche all’annualità in contestazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha depositato una nota con cui ha dedotto che le parti avevano raggiunto un accordo conciliativo anche con riguardo all’anno d’imposta oggetto di contestazione, chiedendo la compensazione delle spese in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Comune intimato. Nell’accordo allegato all’istanza la società si impegnava all’estinzione dei giudizi pendenti relativi alle annualità TARI richiamate dinanzi alla Suprema Corte, con deposito di istanza di cessata materia del contendere e pagamento della TARI dovuta per il periodo indicato.
La Corte rileva che la mera lettura della lettera dell’istanza contenuta nella nota rende chiaro ed univoco che tra il contribuente e il Comune è cessata la materia del contendere. La relativa richiesta di declaratoria va considerata quale manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse a una pronuncia della Suprema Corte.
Tale carenza di interesse ridonda, come noto, nell’inammissibilità del ricorso per cassazione. Il ricorso viene pertanto dichiarato inammissibile per questa ragione.
Quanto alle spese, nulla si dispone, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune. La Corte esamina poi l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Tale disposizione non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione. La misura si applica ai soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità. Trattandosi di misura eccezionale e di stampo sanzionatorio, essa è di stretta interpretazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, secondo il richiamo a Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34025 del 05/12/2023.
Nota della Redazione
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