Motivazione apparente della CTR e onere di motivazione dell’avviso catastale (Cass. civ. Sez. V n. 21269 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., operata dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, riduce al minimo costituzionale il sindacato di legittimità sulla motivazione. È dunque denunciabile in cassazione la sola motivazione apparente, che, pur materialmente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione perché si compone di argomentazioni obiettivamente inidonee a esplicitare l’iter logico seguito. Non è invece deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione. Integra il vizio la sentenza della CTR che confermi la decisione di primo grado sul difetto di motivazione dell’avviso di accertamento catastale senza esaminare le doglianze relative alla stima del bene.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto l’accertamento in rettifica del valore catastale di un depuratore per il trattamento di rifiuti liquidi, iscritto al Catasto Fabbricati. Dopo una prima DOCFA e un primo accertamento, a seguito della norma di interpretazione autentica in tema di imbullonati (art. 1, commi 21 e 22, legge n. 208/2015) il contribuente presentava una nuova DOCFA con rideterminazione della rendita e passaggio di categoria. L’Agenzia delle Entrate impugnava quel classamento con avviso di accertamento, rettificando la categoria e la rendita e includendo nel computo il lastrico solare su cui insisteva un impianto fotovoltaico.
La CTP accoglieva il ricorso del contribuente e la CTR confermava la decisione, ritenendo che l’Ufficio non avesse adeguatamente motivato le ragioni della rettifica, in particolare quanto alla valorizzazione del suolo e del lastrico solare. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi; il contribuente resisteva con controricorso ed eccepiva in via preliminare l’inammissibilità dell’impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione preliminare di inammissibilità, fondata sull’asserita notifica del ricorso all’Azienda in qualità di incorporante e non in proprio come proprietaria dell’area. L’eccezione è infondata: al più si è trattato di un errore materiale, consistito nel non indicare che la notifica, effettuata all’effettivo destinatario, era indirizzata “anche nella qualità di” incorporante.
La Corte richiama il principio per cui l’erronea indicazione della parte nel cui interesse o nei cui confronti il ricorso sia proposto non ne determina nullità o inammissibilità ex art. 366, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., ove dalla lettura complessiva dell’atto emerga chiaramente la riferibilità alla parte interessata e l’atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, consentendo alla controparte di difendersi nel merito. Richiama, in tal senso, Cass. n. 8285 del 2022, Cass. n. 26489 del 2018, Cass. n. 2827 del 2018 e Cass. n. 13620 del 2007.
Passando ai motivi, il Collegio applica il criterio della ragione più liquida (Cass. Sez. V n. 11458 del 2018) e affronta subito il secondo, con cui si deduce la nullità della sentenza per disapplicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 111, comma 6, Cost., per asserita insufficienza dell’esposizione dei motivi in fatto e in diritto. Richiamate le Sezioni Unite n. 19881 del 2014 e n. 8053 del 2014, la Corte ricorda che il sindacato di legittimità è ormai circoscritto alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del difetto di sufficienza.
Il Collegio ritiene che la motivazione della CTR sia effettivamente apparente: essa non indica le ragioni di conferma della pronuncia di primo grado in ordine al difetto di motivazione dell’atto impugnato. La questione dell’inclusione del lastrico solare nella stima non viene esaminata per rilevarne l’erroneità, né in fatto né in diritto si rinvengono riferimenti a sostegno dell’illegittimità dell’atto per erroneità della stima. Tutta la motivazione ruota invece intorno all’obbligo di motivazione dell’avviso, mentre la sentenza confermata aveva esaminato solo l’eccezione di difetto di motivazione.
Il secondo motivo è dunque accolto; il primo resta assorbito. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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