Permessi ex art. 79 TUEL: la firma del sindaco è concorso nel danno erariale, anche a titolo di dolo eventuale (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 219 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 79 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) non configura un diritto potestativo del dipendente pubblico ad assentarsi dal lavoro, ma una facoltà eccezionale, limitata al tempo strettamente necessario per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali e, per i componenti degli organi esecutivi, a un massimo di 24 ore mensili, subordinata alla puntuale e circostanziata documentazione dell’attività svolta mediante attestazione dell’ente. La sottoscrizione del sindaco sulle attestazioni non costituisce un atto meramente formale o un “visto arrivare”, ma un atto volontario che conferisce al documento forza certificativa e ne consente l’utilizzazione nei rapporti con il datore di lavoro: ove apposta su attestazioni false, integra un contributo causale rilevante alla produzione del danno erariale. La responsabilità dei sindaci che abbiano sottoscritto in serie centinaia di attestazioni, senza alcuna verifica, in presenza di assenze macroscopicamente incompatibili con i limiti legali e con conoscenza diretta dello svolgimento delle sedute, è configurabile quantomeno a titolo di dolo eventuale, per accettazione consapevole del rischio che le attestazioni fossero non veritiere. Quanto alla prescrizione, il doloso occultamento del danno, accertato in capo al responsabile principale, posterga il dies a quo del termine per tutti i concorrenti, anche se chiamati a rispondere a titolo di colpa grave, poiché incide obiettivamente sull’azionabilità del danno. L’archiviazione del procedimento penale non preclude l’azione di responsabilità amministrativa, difettando sia una decisione irrevocabile sul merito sia l’identità sostanziale tra i due giudizi. La colpa grave del datore di lavoro pubblico non è ravvisabile quando, dopo aver attivato un autonomo riscontro, abbia ricevuto conferma ufficiale della regolarità delle attestazioni dal legale rappresentante dell’ente.
Il Fatto
La Procura contabile conveniva in giudizio un militare dell’Aeronautica, un ex sindaco e un sindaco pro tempore, nonché un Comandante di Centro Tecnico Rifornimenti. Al militare, che aveva ricoperto cariche elettive locali, era contestata l’indebita fruizione di permessi ex art. 79 TUEL per oltre 1.300 giornate, con assenza pressoché totale dal servizio per sette anni e percezione integrale della retribuzione; ai sindaci era ascritto di aver sottoscritto le attestazioni false utilizzate per giustificare le assenze; al Comandante era rimproverata l’omessa vigilanza. La Procura contestava altresì al militare il danno da sottrazione di energia elettrica da un punto di prelievo intestato al Comune.
Il tribunale contabile era chiamato a pronunciarsi su eccezioni preliminari di chiamata in causa delle compagnie assicurative, di violazione del ne bis in idem per intervenuta archiviazione dell’indagine penale militare, di prescrizione dell’azione e di nullità della citazione, nonché, nel merito, sulla sussistenza del danno e dell’elemento soggettivo in capo a ciascun convenuto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta l’istanza di chiamata in causa dell’assicurazione, ritenendo che il rinvio dell’entrata in vigore del comma 4-bis dell’art. 1 della legge n. 20/1994 – introdotto dalla legge n. 1/2026 e differito al 1° gennaio 2027 dal d.l. n. 200/2025 conv. in legge n. 26/2026 – riguardi l’intera disposizione, inclusa la previsione del litisconsorzio necessario. Esclude inoltre la violazione del legittimo affidamento, potendo il legislatore modificare discipline vigenti in senso peggiorativo purché la scelta non sia arbitraria.
Rigetta quindi l’eccezione di ne bis in idem fondata sull’archiviazione dell’indagine penale militare: il decreto di archiviazione non è una decisione irrevocabile sul merito e, soprattutto, il giudizio contabile ha natura risarcitoria e reintegratoria, non punitiva, con la conseguente autonomia rispetto al processo penale. Dichiarata la piena procedibilità e ammissibilità dell’azione, la Corte affronta l’eccezione di prescrizione del convenuto in via sussidiaria, accertando che la condotta del militare è stata connotata da occultamento doloso del danno: le attestazioni non veritiere e la strumentale alternanza nella qualificazione normativa dei permessi hanno alterato il procedimento di controllo, impedendo all’Amministrazione la percezione dell’illegittimità delle assenze. Ne consegue, secondo il principio consolidato per cui il dies a quo postergato opera per tutti i concorrenti, che il termine prescrizionale non era decorso, essendo il danno disvelato solo con la richiesta di rinvio a giudizio del 25 ottobre 2024.
Nel merito, la Corte accerta l’illecita fruizione dei permessi, valorizzando il dato oggettivo delle 1.474 giornate di assenza a fronte di sole 159 partecipazioni effettive alle sedute, e delle oltre 500 assenze giustificate da riunioni informali mai svolte o non verificate. Richiama l’art. 79 TUEL e la giurisprudenza contabile che richiede attestazioni circostanziate, non generiche e non meramente autodichiarative.
Quanto alla responsabilità dei sindaci, il Collegio afferma che il visto non è un atto neutro: la sottoscrizione del rappresentante dell’ente conferisce all’attestazione valore certificativo e la rende spendibile verso il datore di lavoro, configurando un contributo causale alla produzione del danno. La serialità delle firme, l’incompatibilità macroscopica con i limiti di legge e la diretta conoscenza dell’attività istituzionale integrano il dolo eventuale, per accettazione consapevole del rischio che le attestazioni fossero false. La responsabilità dei sindaci è limitata alla quota di danno maturata nel rispettivo mandato, con condanna solidale.
La Corte, infine, assolve il Comandante: avendo attivato un autonomo riscontro presso il Comune e ricevuto conferma ufficiale dal sindaco, la sua condotta non supera la soglia della colpa grave, richiesta dall’art. 1 della legge n. 20/1994. Rigetta altresì la domanda relativa alla sottrazione di energia elettrica, difettando la prova di un prelievo abusivo nel periodo contestato, atteso che gli elementi indiziari collocano l’inizio della condotta in epoca successiva.
Nota della Redazione
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