Notifica PEC all’INPS e nullità della notifica a mani sulla pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 264 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti la notificazione all’I.N.P.S. deve essere eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata che l’Istituto ha comunicato al Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 16, comma 12, del decreto-legge n. 179/2012, dedicato in via esclusiva alla ricezione degli atti giudiziari e risultante dal Registro delle Pubbliche Amministrazioni. È nulla la notifica a mani eseguita tramite ufficiale giudiziario quando l’Ente previdenziale è titolare di domicilio digitale iscritto nei pubblici elenchi, perché l’art. 3-ter della legge n. 53/1994, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, impone all’avvocato la notificazione per via telematica ai soggetti obbligati a munirsi di domicilio digitale. La nullità non è sanata dalla mancata costituzione in giudizio dell’I.N.P.S. e l’invio a un indirizzo PEC diverso da quello dedicato agli atti giudiziari determina l’improcedibilità della domanda. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è privo di legittimazione passiva, essendo l’Istituto previdenziale l’unico soggetto competente alla riliquidazione del trattamento.
Il Fatto
Il ricorrente, già in servizio con il grado di Maresciallo presso la Guardia di Finanza e cessato dal servizio con decorrenza 11 febbraio 2015, titolare di pensione di inabilità con il sistema misto, ha chiesto la rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento. La domanda si fonda sull’assegnazione della qualifica di Luogotenente, disposta dalla sentenza del TAR Lecce n. 934/2024, i cui miglioramenti economici non sarebbero stati applicati alla base pensionabile per gli anni dal 2013 al 2015.
Dopo la diffida del 3 ottobre 2024, rimasta senza effetto, il ricorrente ha depositato ricorso il 5 novembre 2024 nei confronti dell’I.N.P.S. e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La questione giunge davanti al giudice contabile per il riconoscimento del diritto ai miglioramenti del trattamento pensionistico conseguenti all’avanzamento di grado.
La Motivazione della Corte
Il giudice affronta anzitutto il profilo soggettivo. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, costituitosi tramite la Guardia di Finanza, è privo di legittimazione passiva, poiché l’unico soggetto competente alla riliquidazione del trattamento pensionistico è l’I.N.P.S.. La Guardia di Finanza, quale ex datore di lavoro, ha peraltro trasmesso all’Ente previdenziale il nuovo Mod. PA04 con i dati derivanti dall’avanzamento di carriera, in ottemperanza alla decisione del T.A.R.
Sul piano processuale, la Corte richiama l’art. 44 c.g.c., che rinvia per le notificazioni alle norme del codice di procedura civile e alle leggi speciali. Rileva poi che l’art. 3-ter della legge n. 53/1994, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, impone all’avvocato di eseguire la notificazione degli atti giudiziali a mezzo di posta elettronica certificata quando il destinatario è un soggetto obbligato a munirsi di domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi.
Per le pubbliche amministrazioni, l’art. 16, comma 12, del decreto-legge n. 179/2012 prevede che gli enti comunicino al Ministero della giustizia l’indirizzo PEC conforme al d.P.R. n. 68/2005 a cui ricevere comunicazioni e notificazioni. L’Istituto previdenziale ha reso noto, con apposito messaggio, di aver iscritto nel Registro PP.AA. gli indirizzi delle Direzioni Provinciali dedicati agli atti giudiziari.
Nel caso concreto, il ricorrente aveva notificato l’atto introduttivo a mani tramite ufficiale giudiziario il 17 dicembre 2024, dichiarando che il destinatario non era titolare di domicilio digitale. Con ordinanza del 27 maggio 2025 la notifica è stata dichiarata nulla, con assegnazione di nuovi termini ai sensi dell’art. 155, comma 8, c.g.c. La rinotifica è stata poi eseguita il 4 giugno 2025 a un indirizzo PEC diverso da quello risultante dal Registro PP.AA., dedicato in via esclusiva alla ricezione degli atti giudiziari. La Corte rileva la nullità anche di tale notificazione, non sanata dalla mancata costituzione in giudizio dell’Ente previdenziale, sottolineando che il deposito cartaceo delle relate, anziché dei file .eml o .msg come richiesto, non consente di verificare la corrispondenza degli allegati. La domanda nei confronti dell’I.N.P.S. è pertanto dichiarata improcedibile.
Nota della Redazione
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