Riconoscimento titolo estero di sostegno: silenzio del Ministero e 120 giorni (TAR Lazio n. 2897 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in uno Stato membro dell’Unione Europea, l’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 206/2007, come modificato dal d. lgs. n. 15/2016, impone all’autorità competente di adottare il provvedimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Decorso inutilmente tale termine, si configura il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero deve provvedere esaminando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite all’estero, verificando durata, livello e qualità della formazione e disponendo, se del caso, opportune e proporzionate misure compensative. Il termine assegnato dal giudice è commisurato alla rilevante quantità di istanze della specie.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 24.4.2025, istanza di riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna. L’Amministrazione non ha adottato alcun provvedimento espresso.

Con ricorso al TAR Lazio la parte ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e la condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso, oltre alla nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente individuato l’autorità competente a concludere il procedimento nel Ministero dell’Istruzione, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 173/2022, convertito in legge n. 604/2022.

Quanto al termine di conclusione, il Tribunale ha richiamato l’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 206/2007, con cui è stata recepita la direttiva 2005/36/CE, come modificato dal d. lgs. n. 15/2016, recante recepimento della direttiva 2013/55/UE. In tale fattispecie l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.

Poiché tale termine era già scaduto alla data di proposizione del ricorso, il Collegio ha accertato la sussistenza del silenzio-inadempimento del Ministero. Fermo l’obbligo di provvedere, il Tribunale ha commisurato il termine assegnato a 120 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, in ragione del fatto notorio integrato dalla presentazione di un rilevantissimo numero di richieste della specie.

Nel merito dell’attività dovuta, il Ministero è tenuto a esaminare la documentazione riferita alla posizione della ricorrente, al percorso di studi svolto all’estero e ai titoli conseguiti, verificando la coerenza con quanto richiesto dalla direttiva 2005/36/UE. Il Collegio ha richiamato i principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022, i quali — pur resi con riferimento a titoli conseguiti in Romania — rivelano positiva sovrapponibilità rispetto ai titoli acquisiti in qualsiasi Stato membro. Il Ministero deve quindi valutare l’equipollenza dell’attestato di formazione e disporre, se del caso, opportune e proporzionate misure compensative, secondo i principi delle sentenze Vlassopoulou e Fernandez de Bobadilla della Corte di Giustizia.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine di provvedere entro 120 giorni e nomina, in caso di inutile decorso, del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione quale commissario ad acta, con facoltà di delega, nell’ulteriore termine di 90 giorni. Le spese di lite, liquidate in €500,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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