Ottemperanza: onere di prova della notifica PEC del titolo esecutivo in forma cliccabile (TAR Lombardia n. 2543 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza avverso un provvedimento amministrativo, la prova dell’avvenuta notifica all’Amministrazione del titolo esecutivo di cui si chiede l’esecuzione non può essere fornita mediante mera scansione per immagini della ricevuta di avvenuta consegna. La produzione deve essere effettuata nelle forme di cui all’art. 14, comma 3, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, ossia mediante deposito dei documenti notificati via PEC in formato elettronico “cliccabile”, al fine di consentire al giudice di verificare quale atto sia stato concretamente notificato e di accertare il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un giudicato favorevole formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro, ha proposto ricorso per l’ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, al fine di ottenere l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale. A sostegno della propria istanza, la ricorrente ha prodotto, quale prova dell’avvenuta notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo, una mera scansione per immagini della ricevuta di avvenuta consegna.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la documentazione prodotta dalla ricorrente non risultava idonea allo scopo. La scansione per immagini della ricevuta di avvenuta consegna, infatti, non conteneva i documenti notificati via PEC in formato “cliccabile”, ossia in un formato elettronico che consentisse al giudice di aprire e verificare direttamente il contenuto degli atti trasmessi.

Tale carenza assume rilievo decisivo ai fini dell’accertamento dei presupposti dell’azione di ottemperanza. In mancanza della possibilità di verificare quale atto sia stato concretamente notificato alla controparte, il Collegio non è in grado di accertare il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Detto termine condiziona la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione e la sua decorrenza può essere verificata solo attraverso la prova della notifica del titolo esecutivo.

Il Tribunale ha pertanto ordinato alla parte ricorrente il deposito, nelle forme di cui all’art. 14, comma 3, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, della prova della notifica a mezzo PEC del titolo esecutivo, assegnando il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza e fissando per il prosieguo la camera di consiglio del 28 ottobre 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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