Controllo PNRR e obblighi di pubblicazione in Amministrazione trasparente (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 117 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Alla Corte dei conti, in sede di controllo sulla gestione dei fondi PNRR ai sensi dell’art. 7, comma 7, del d.l. n. 77/2021, spetta la verifica dell’acquisizione e dell’impiego delle risorse in termini di economicità, efficienza ed efficacia, con possibilità di intervento in corso di gestione. Gli obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” e quelli dell’albo pretorio on line svolgono funzioni diverse e non sono né alternativi né sostitutivi. La pubblicità in “Amministrazione trasparente”, finalizzata al controllo diffuso dei cittadini e a quello della Corte, è presidiata dall’art. 46 del d.lgs. n. 33/2013, applicabile anche quando la pubblicazione avvenga con modalità tali da non renderla fruibile. L’inadeguata implementazione della sezione, se reiterata, integra una criticità meritevole di pronuncia specifica e giustifica l’ordine di aggiornamento.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per il Molise ha proseguito il monitoraggio dello stato di avanzamento di un intervento PNRR finanziato dal Ministero della cultura per la rigenerazione di un borgo storico, in continuità con una precedente deliberazione che aveva già rilevato criticità documentali, carenze informative e insufficiente implementazione del sistema REGIS.
Dopo le note istruttorie e i chiarimenti trasmessi dall’ente, il Collegio ha esaminato la gestione sotto i profili della trasparenza, delle procedure espropriative, del contenzioso e del quadro finanziario, concludendo con una pronuncia di non rilevanza di criticità gestionali, salvo l’ordine di aggiornamento della sezione “Amministrazione trasparente”.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce la disciplina della pubblicità degli atti degli enti locali. L’albo pretorio on line, di cui all’art. 32 della legge n. 69/2009, produce effetti legali legati alla conoscibilità dell’atto. La pubblicazione in “Amministrazione trasparente”, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, persegue invece finalità di controllo diffuso sull’uso delle risorse pubbliche e di controllo della Corte. Le due forme non sono fungibili.
Il Collegio richiama l’art. 46 del d.lgs. n. 33/2013 e osserva che le sanzioni previste operano non solo quando la pubblicazione manchi del tutto, ma anche quando sia effettuata con modalità che la rendono non fruibile. L’adempimento, sottolinea la Sezione, assume rilievo ancora maggiore per l’attuazione del PNRR, specie con finanziamenti di rilevante impatto economico.
Nel caso concreto, la Sezione accerta tre profili di irregolarità procedimentale: l’approvazione del rendiconto oltre il termine dell’art. 151, comma 7, TUEL; la mancata pubblicazione della precedente deliberazione di controllo; l’assenza di contenuti nella sottosezione “PNRR”.
Quanto all’istruttoria, l’ente ha fornito riscontri parziali, con carenze sul quadro delle risorse incassate, sulla destinazione dei pagamenti e sul rispetto di target e milestone. Sul piano finanziario, la Sezione rileva che nel 2024 non si sono registrati incassi né si sono riscontrati i presupposti di implementazione del fondo pluriennale vincolato, mentre nel 2025 la totalità degli incassi e la quasi totalità dei pagamenti risultano effettuati, con i dati 2025 considerati provvisori.
La Sezione ordina pertanto all’ente di aggiornare le informazioni su PNRR e “Amministrazione trasparente”, di curare l’aggiornamento del sistema REGIS e di trasmettere una relazione annuale con gli elementi minimi indicati, dando atto dell’idonea ricognizione del contenzioso pendente.
Nota della Redazione
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