Cessazione materia contendere per esaurimento effetti diniego parità scolastica (TAR Lazio n. 1419 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta conclusione dell’anno scolastico e il positivo superamento degli esami di Stato da parte degli studenti delle classi collaterali, reso possibile dall’accoglimento della domanda cautelare, esauriscono l’interesse alla decisione sul diniego di autorizzazione al funzionamento in regime di parità. Ne deriva la cessazione della materia del contendere, non potendo la scuola e gli studenti ricorrenti conseguire alcuna utilità dall’annullamento degli atti impugnati. La declaratoria presuppone che la situazione sostanziale dedotta in giudizio si sia integralmente definita per fatti sopravvenuti, con pieno soddisfacimento della pretesa. La compensazione delle spese di lite è giustificata dall’esaurirsi della vicenda in via preliminare.

Il Fatto

La società gestore di un istituto scolastico paritario e alcuni studenti impugnavano il D.M. MIUR n. 83 del 10.10.2008 e la nota dell’Ufficio scolastico regionale che aveva negato l’autorizzazione al funzionamento in regime di parità di una classe collaterale quinta. Il diniego si fondava sulla previsione che consente di richiedere l’autorizzazione per una sola classe terminale.

Con ordinanza cautelare il Tribunale accoglieva la domanda, estendendo la parità anche alle classi quinte collaterali per l’anno scolastico 2024/2025. Gli studenti hanno così potuto sostenere e superare gli esami di Stato, conseguendo il diploma. I ricorrenti hanno poi dichiarato, con memoria, la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della sopravvenuta conclusione dell’anno scolastico e del positivo esito degli esami di Stato. La parità era stata estesa in via cautelare alle classi quinte collaterali, i cui studenti hanno conseguito il diploma, come attestano i quadri sinottici allegati agli atti.

Il Tribunale rileva che gli effetti del provvedimento gravato si sono esauriti con la conclusione degli esami. La scuola e gli studenti non hanno più alcun interesse a coltivare il ricorso, che aveva ad oggetto l’attivazione di classi quinte collaterali nello scorso anno scolastico, di fatto concluso.

Rileva inoltre che, nelle more, è sopravvenuto il decreto dell’USR Campania che, preso atto della rinuncia allo status di scuola paritaria presentata dalla legale rappresentante a decorrere dall’anno scolastico successivo, ha disposto la cessazione di ogni attività didattica dell’istituto a far data dal nuovo anno scolastico.

Su queste basi il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono compensate, in considerazione dell’esaurirsi della vicenda in via preliminare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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