Computo del servizio militare dalla presa di servizio e riscatto del quinquennio (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 27 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trattamento di quiescenza del personale militare, il computo dei servizi utili a fini pensionistici si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dallo stesso, e non dalla decorrenza giuridica della nomina. L’art. 8 d.P.R. n. 1092/1973, nella parte riferita ai militari, è stato abrogato dal d.lgs. n. 66/2010, che ne ha riprodotto il contenuto nell’art. 1847 cod. ord. mil., senza modificarne la portata precettiva. Ne consegue che, per il personale militare, non è configurabile il riscatto del periodo compreso tra la decorrenza giuridica e la presa di servizio, operando una disciplina speciale non comparabile con quella dei dipendenti civili. Quanto alla valorizzazione del servizio comunque prestato, l’art. 5 d.lgs. n. 165/1997 consente la facoltà di riscatto a chi abbia già superato il limite quinquennale alla data della domanda, secondo un criterio cronologico di svolgimento dei periodi, fermo il tetto massimo dei cinque anni complessivi.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale in servizio permanente dell’Esercito, è stato nominato sottotenente con anzianità assoluta dal 16 settembre 1989 e decorrenza degli assegni dall’8 gennaio 1990, data di effettiva presa di servizio. Ha chiesto il riconoscimento, a fini pensionistici, del periodo intercorrente tra decorrenza giuridica ed economica della nomina, invocando gli artt. 8 e 142 d.P.R. n. 1092/1973.
Sotto altro profilo, ha domandato la supervalutazione di un quinto del servizio militare prestato per specifici periodi, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 165/1997. L’INPS aveva respinto la richiesta sul presupposto che, alla data della domanda, fosse già maturato il periodo massimo di maggiorazioni pari a cinque anni. Il Ministero della Difesa ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Centro Nazionale Amministrativo. La giurisdizione pensionistica non ha carattere impugnatorio, ma investe il rapporto controverso e l’accertamento del diritto invocato; il CNA, quale ente che individua i periodi di servizio utili al trattamento pensionistico, è quindi legittimo contraddittore unitamente all’INPS.
Nel merito, la prima questione è ritenuta infondata. L’art. 8 d.P.R. n. 1092/1973, nel testo originario, distingueva il personale civile, per cui il computo decorre dalla data di decorrenza del rapporto di impiego, dal personale militare, per cui il computo si effettua dalla data di assunzione del servizio. La disciplina dei militari è stata poi abrogata dal d.lgs. n. 66/2010, che l’ha riprodotta senza soluzione di continuità nell’art. 1847 cod. ord. mil., il quale stabilisce che il computo del servizio effettivo si effettua dalla data di assunzione sino a quella di cessazione.
La tesi del ricorrente, fondata sul rinvio dell’art. 1839 cod. ord. mil. alla disciplina dei dipendenti civili, è disattesa. L’art. 1847 si colloca nel libro dedicato al trattamento previdenziale e alla valutazione dei servizi, cosicché la norma si riferisce univocamente alla valutazione a fini pensionistici. Anche il richiamo all’art. 1848 e all’art. 142 d.P.R. n. 1092/1973 non convince: il riscatto per il personale civile si giustifica perché può esistere un periodo non retribuito tra decorrenza giuridica e presa di servizio, evenienza esclusa per i militari, per i quali il periodo utile è quello successivo alla presa di servizio.
Quanto ai prospettati dubbi di legittimità costituzionale per disparità di trattamento, la Corte li ritiene non fondati, richiamando le peculiarità dell’ordinamento militare e i molteplici incrementi di servizio previsti dagli artt. 1850, 1851, 1852, 1853, 1854 e 1855 cod. ord. mil.
La seconda questione è invece accolta. Richiamato il principio delle Sezioni Riunite n. 858/SR/QM/SEZ, la facoltà di riscatto ex art. 5 d.lgs. n. 165/1997 spetta a chi abbia già superato il limite quinquennale alla data della domanda, secondo un criterio cronologico, fermo il tetto dei cinque anni. Essendo i periodi richiesti successivi al citato decreto, non viene in rilievo l’art. 7. L’INPS dovrà quindi valutare i periodi indicati applicando il limite quinquennale computato cronologicamente. Le spese sono compensate in ragione dei precedenti difformi e del parziale accoglimento.
Nota della Redazione
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