Sequestro penale e demolizione: il provvedimento non è nullo (TAR Liguria n. 791 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sequestro penale di un immobile abusivo non determina la nullità né l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione, ma solo l’eventuale differimento del termine per la rimessa in pristino, che decorre dalla data del dissequestro ed è onere dell’interessato richiedere tempestivamente. L’ordinanza di demolizione può essere legittimamente emanata nei confronti del proprietario anche se non responsabile dell’abuso, trattandosi di illecito permanente sanzionato in via ripristinatoria, a prescindere da dolo, colpa o buona fede. L’eventuale estraneità del proprietario all’abuso rileva solo ai fini della mancata acquisizione gratuita al patrimonio comunale. L’amministrazione può adottare provvedimenti demolitori separati per ciascuna area interessata, non sussistendo alcun obbligo di provvedimento unitario.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un’area nel Comune di Monterosso al Mare, ha impugnato l’ordinanza di demolizione del 27 ottobre 2022, deducendo la nullità del provvedimento per la sottoposizione dell’immobile a sequestro penale, il difetto dei presupposti per la sua estraneità all’abuso e la violazione dei principi di buona fede e buon andamento per l’adozione di ordinanze separate per ciascuna proprietà coinvolta. Ha chiesto altresì il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il primo motivo richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui il sequestro penale non incide sulla legittimità dell’ordine demolitorio. La misura cautelare, infatti, impedisce solo temporaneamente l’esecuzione del ripristino, esonerando l’obbligato dalla sanzione per la mancata ottemperanza ai sensi dell’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, ma non ne determina l’invalidità. L’interessato conserva la possibilità di chiedere all’autorità giudiziaria penale il dissequestro secondo la procedura di cui all’art. 85 disp. att. c.p.p., sicché solo il rigetto dell’istanza potrebbe configurare un factum principis idoneo a inibire l’efficacia dell’ordine.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha condiviso la giurisprudenza che configura in capo al proprietario dell’area un obbligo reale di subire la sanzione demolitoria, a prescindere dalla sua qualità di autore dell’abuso. L’art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. n. 380/2001 individua quali destinatari della sanzione, in forma non alternativa ma congiunta, il proprietario e il responsabile dell’abuso, trattandosi di illecito permanente. Il profilo soggettivo del proprietario incolpevole assume rilievo solo con riguardo alla mancata acquisizione gratuita al patrimonio comunale, mentre nella specie il ricorrente non ha comunque dimostrato di aver attivato tutte le iniziative giudiziarie e stragiudiziali idonee a ottenere il ripristino da parte del responsabile.
Infine, il Collegio ha ritenuto legittima la scelta del Comune di adottare provvedimenti separati per ciascuna proprietà, non essendovi alcuna disposizione che imponga l’unitarietà dell’atto. Tale modus procedendi risulta anzi maggiormente rispettoso delle singole posizioni soggettive, consentendo a ciascun interessato di far valere le peculiarità della propria situazione. La unitarietà dell’illecito edilizio, richiamata dalla giurisprudenza, opera solo ai fini della valutazione della sussistenza e gravità dell’abuso e non dell’adozione dei provvedimenti repressivi.
Il rigetto della domanda impugnatoria ha comportato il conseguente rigetto dell’istanza risarcitoria per difetto dell’ingiustizia del danno. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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