Diniego di porto d’armi per generico riferimento a parente controindicato (TAR Calabria n. 3 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego della licenza di porto di fucile per uso caccia è illegittimo per difetto di motivazione quando l’Amministrazione si limiti a un generico riferimento al rapporto di parentela con un soggetto controindicato, senza indicarne l’identità, i precedenti penali e il grado di parentela. La motivazione del provvedimento costituisce il presupposto e il baricentro del legittimo esercizio del potere amministrativo, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, e il suo difetto non è assimilabile a un mero vizio formale né può essere sanato dal ragionamento ipotetico di cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990. L’omessa indicazione degli elementi giustificativi impedisce al destinatario di controdedurre in sede procedimentale e di esercitare il diritto di difesa, con violazione dell’art. 24 Cost.

Il Fatto

Il ricorrente presentava istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia. La Questura competente inviava il preavviso di rigetto; il ricorrente presentava osservazioni, precedute da un’istanza di accesso agli atti, alla quale l’Amministrazione dava riscontro senza però indicare il “soggetto controindicato”. Il provvedimento di diniego veniva poi motivato esclusivamente in relazione ai rapporti di parentela con un soggetto controindicato.

Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, deducendo con un unico motivo la violazione di legge, la carenza di motivazione e l’eccesso di potere. Sosteneva l’assenza di pregiudizi a proprio carico, la mancata valutazione delle osservazioni procedimentali e la genericità del riferimento al parente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso. Né con la comunicazione dei motivi ostativi, né a seguito dell’istanza di accesso, né con il provvedimento impugnato l’Amministrazione ha indicato i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, come imposto dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990.

Non basta, al riguardo, il generico riferimento al rapporto di parentela con un “soggetto controindicato”. La Questura non ha specificato l’identità personale, i precedenti penali né il grado di parentela di tale soggetto, impedendo al ricorrente di controdedurre in sede procedimentale e di esercitare adeguatamente il diritto di difesa in sede processuale.

Il Collegio ribadisce che il difetto di motivazione non può essere assimilato alla violazione di norme procedimentali o ai vizi di forma: la motivazione è il presupposto, il fondamento e l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e costituisce un presidio di legalità sostanziale, non superabile nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, fa salvo il provvedimento affetto da vizi non invalidanti. Richiama in proposito Corte cost. n. 92/2015 e Cons. Stato, Sez. VI n. 3385/2021.

Il difetto degli elementi giustificativi del potere non può mai essere emendato. L’insufficienza del discorso giustificativo formale determina un vizio della funzione e non un mero vizio formale dell’atto, laddove l’atto rimanga privo di una argomentazione sufficiente, come nel caso in esame, in ragione della mancata indicazione, persino nel corso del giudizio, del soggetto rispetto al quale si postulano i pregiudizi e il pericolo di abuso del titolo di polizia. Accolto il ricorso, il provvedimento di diniego è annullato, con condanna delle Amministrazioni resistenti alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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