Limiti alla giurisdizione contabile sull’elenco ISTAT e dubbi di costituzionalità (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 17 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina che circoscrive la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti sulla ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall’ISTAT «ai soli fini dell’applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica» sottrae al giudice naturale il presupposto stesso della controversia, ossia l’accertamento della qualità di amministrazione pubblica secondo i criteri del SEC 2010. Poiché le limitazioni amministrative discendono dall’inserimento nell’elenco, la cognizione dei soli effetti è irrazionale e impedisce una tutela piena. Ne derivano dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24, 81, 97, 103, 111, 113 e 117 della Costituzione. La questione è rilevante perché dalla norma dipende la possibilità di decidere la domanda, e non è manifestamente infondata perché il riparto legislativo tra giudice contabile e giudice amministrativo non assicura il principio di effettività e di autosufficienza del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente, associazione riconosciuta senza fini di lucro che gestisce la rete nazionale dell’istruzione e della ricerca, è stato inserito nell’elenco delle amministrazioni pubbliche elaborato annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, co. 3, della l. n. 196/2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2024 per l’anno 2025.

L’ente ha impugnato l’iscrizione davanti alle Sezioni riunite in speciale composizione, contestando l’insussistenza dei presupposti del SEC 2010 e chiedendo, in via cautelare, la disapplicazione delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica. La Procura generale ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 23-quater del d.l. n. 137/2020; l’ISTAT ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni riunite riconoscono anzitutto i presupposti della tutela cautelare. L’attribuzione dello status di pubblica amministrazione impone una diversa struttura organizzativa e produce riflessi sul mercato e sui rapporti con gli altri operatori. Sulla base di una sommaria cognizione, sussistono dubbi sulla effettiva natura dell’ente, superabili solo nel merito, e il periculum in mora è aggravato dalla validità annuale dell’iscrizione, che renderebbe il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 124, co. 2, c.g.c.

Nel merito, la Corte ritiene pregiudiziale la verifica di costituzionalità dell’art. 23-quater del d.l. n. 137/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 176/2020. La norma ha limitato la giurisdizione contabile alla sola verifica delle limitazioni amministrative, escludendo l’accertamento dei presupposti dell’inserimento nell’elenco. La questione è rilevante, perché dalla decisione sulla legittimità della norma dipende la possibilità di decidere la domanda proposta.

Quanto alla non manifesta infondatezza, la disciplina del 2020 ha modificato un quadro che, dal 2012, attribuiva alla Corte dei conti la giurisdizione esclusiva sull’inclusione degli enti nell’elenco. L’attribuzione all’ISTAT della ricognizione annuale non ha mere finalità statistiche: definisce i conti nazionali e concorre a garantire l’equilibrio dei bilanci pubblici. Escludere la giurisdizione sul presupposto significa menomare le attribuzioni della Corte e incide sulla possibilità di verificare il complessivo equilibrio dei bilanci, in violazione degli artt. 81 e 97 della Costituzione.

La Corte censura anche la lettura che, a fronte della contrazione della giurisdizione contabile, ravvisa una riespansione di quella amministrativa: la posizione soggettiva degli enti va valutata in relazione alla finalità di finanza pubblica dell’elenco. Il sistema risultante dalla novella rende difficoltoso l’accesso alla giurisdizione e impone due ricorsi distinti, con violazione degli artt. 24, 111 e 113 della Costituzione. La disciplina è inoltre irragionevole ex art. 3 della Costituzione, per l’incertezza interpretativa che ne deriva in materia di riparto di giurisdizione.

Infine, l’esclusione del sindacato sugli effetti eurounitari dell’iscrizione preclude il principio di effettività della tutela giurisdizionale e di autosufficienza del ricorso, con violazione dell’art. 117 della Costituzione. La Corte accoglie l’istanza di sospensiva, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione e dispone la sospensione del giudizio con immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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