Danno erariale da incentivi fotovoltaici: dolo eventuale e colpa grave esclusi (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 26 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per indebita percezione di incentivi pubblici, l’elemento psicologico va accertato secondo i criteri indiziari elaborati dalla giurisprudenza: lontananza della condotta da quella doverosa, personalità ed esperienze pregresse dell’agente, durata e ripetizione dell’azione, comportamento successivo, fine perseguito, probabilità e conseguenze dell’evento, contesto lecito o illecito e prima formula di Frank. Il dolo eventuale esige la dimostrazione rigorosa che l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento realizzatosi, aderendovi psicologicamente. Ove la condotta si collochi in un contesto lecito e l’agente abbia reso nota l’informazione decisiva, gli inadempimenti dell’amministratrice non travalicano il perimetro della colpa lieve. La società percettrice che non contesti specificamente i fatti dedotti dalla Procura li ammette, ai sensi dell’art. 95, comma primo, c.g.c., con conseguente affermazione della responsabilità.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale di Bolzano ha esercitato l’azione di responsabilità per il risarcimento di un danno erariale quantificato in euro 6.114.023,38, derivante dall’indebita percezione delle tariffe incentivanti del IV Conto Energia di cui al d.m. 5 maggio 2011. L’impianto fotovoltaico comunale era stato oggetto di due istanze del soggetto responsabile, con dichiarazione di entrata in esercizio di una sola sezione nel 2011 e successiva richiesta riferita all’intero impianto.
La pretesa è stata imputata alla società percettrice per l’intero importo e, in via solidale, alla sua amministratrice unica per euro 3.802.642,80, con decorrenza dalle note di riscontro trasmesse nel procedimento di verifica avviato dal Gestore. La società non ha contestato la sussistenza del danno; l’amministratrice ha eccepito la prescrizione e ha chiesto il rigetto della domanda. L’ente gestore è intervenuto ad adiuvandum.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto affermato la giurisdizione contabile, richiamando Cass. Sez. Un. n. 3100/2022: ai fini del rapporto di servizio con il soggetto privato percettore è sufficiente l’illegittima percezione della risorsa, senza necessità di un suo diverso utilizzo. La società era cessionaria del credito e concessionaria dell’impianto per subentro nella posizione dell’ATI, quale società veicolo ai sensi dell’art. 156 d.lgs. n. 163/2006. Sussiste altresì la competenza territoriale, radicata nel luogo in cui il beneficio è entrato nella sfera giuridica del percettore.
L’intervento ad adiuvandum è stato dichiarato ammissibile ai sensi dell’art. 85 c.g.c., non introducendo una domanda propria. Sull’eccezione di prescrizione sollevata dall’amministratrice, la Corte ha richiamato Cass. Sez. III n. 8837/2025: l’estensione soggettiva dell’effetto estintivo della prescrizione trova preclusione quando il coobbligato abbia rinunciato a farla valere o, costituitosi, abbia omesso di eccepirla. La società percettrice non ha proposto alcuna eccezione.
Nel merito, il Collegio ha scrutinato prioritariamente l’elemento psicologico. Il dolo eventuale, secondo Cass. Sez. Un. n. 38343/2014, esige la rigorosa dimostrazione che l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento realizzatosi. L’evento contestato all’amministratrice è la mancata interruzione delle erogazioni dal novembre 2018, non la compilazione delle schede tecniche del 2011, alla quale ella è estranea. Applicando i criteri indiziari, la Corte ha rilevato che l’amministratrice ha reso subito nota la sostituzione dei trasformatori, ha assunto l’incarico nel 2015, ha agito in un contesto lecito e ha subito conseguenze negative dall’evento: il dolo eventuale non è provato.
Quanto alla colpa grave, i rilievi critici non superano il perimetro della colpa lieve. La materia è tecnica, la documentazione complessa e la vicenda risale nel tempo; la confusione tra trasformatori originari e sostitutivi ha indotto in errore anche l’ente gestore. La convenuta è stata assolta, con compensazione delle spese.
La società percettrice, non contestando i fatti, li ha ammessi ai sensi dell’art. 95, comma primo, c.g.c., con conseguente condanna al pagamento dell’importo richiesto, oltre rivalutazione e interessi. L’insinuazione al passivo fallimentare non incide sul giudizio, fermo il divieto di doppio risarcimento.
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Nota della Redazione
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