L’opzione per l’indennità sostitutiva esclude la contribuzione nel periodo intermedio (Corte dei Conti Sez. III App. n. 101 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di licenziamento illegittimo con ordine di reintegrazione, la ricostituzione del rapporto di lavoro con effetti ex tunc rileva ai fini contributivi e pensionistici solo qualora la reintegrazione venga effettivamente attuata. L’esercizio, da parte del lavoratore, dell’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione ex art. 18, comma 5, l. n. 300/1970, determinando la cessazione definitiva del rapporto, esclude la configurabilità di una prosecuzione, anche solo giuridica, del rapporto medesimo e, con essa, la possibilità di riconoscere la copertura contributiva per il periodo intercorrente tra il licenziamento e la data di esercizio dell’opzione. Detta indennità ha natura risarcitoria e non retributiva e non è assoggettata a contribuzione previdenziale. L’opzione costituisce esercizio di un diritto potestativo, espressione di un atto unilaterale recettizio che non richiede il consenso del datore di lavoro.
Il Fatto
Un ex dipendente di una società del gruppo ferroviario, licenziato per presunto raggiungimento dell’anzianità contributiva, vedeva riconosciuta dal giudice del lavoro l’illegittimità del recesso, con condanna alla reintegra e al pagamento delle retribuzioni e dei contributi per il periodo intermedio. Il lavoratore esercitava tuttavia l’opzione per l’indennità sostitutiva di cui all’art. 18, comma 5, l. n. 300/1970, rinunciando alla reintegrazione.
Successivamente, adiva la Corte dei conti per ottenere l’accertamento del diritto alla contribuzione per il periodo tra il licenziamento e l’opzione e il ricalcolo del trattamento pensionistico. Il giudice di prime cure rigettava la domanda, valorizzando l’assenza di prova di un accordo transattivo sulla contribuzione. La sentenza veniva appellata dal lavoratore, che deduceva l’erroneità della ricostruzione fattuale, la violazione delle regole sull’onere della prova e il contrasto con il giudicato civile.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende le eccezioni pregiudiziali. In primo luogo, la controversia rientra nella giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica, poiché l’obbligo contributivo costituisce un mero presupposto fattuale e giuridico della domanda, il cui oggetto è la spettanza e la misura della prestazione previdenziale. Parimenti infondato è il difetto di legittimazione passiva del datore di lavoro, evocato in giudizio quale successore della società originaria.
Quanto alla tardività dell’appello, la Corte applica il termine lungo di cui all’art. 178, comma 4, c.g.c., chiarendo che il ricorso, notificato a mezzo PEC entro l’anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, è tempestivo, nonostante la notifica del decreto di fissazione dell’udienza sia avvenuta successivamente.
Nel merito, la Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in caso di licenziamento illegittimo, l’obbligo contributivo per il periodo intermedio presuppone l’effettiva attuazione della reintegrazione. L’esercizio dell’opzione ex art. 18, comma 5, l. n. 300/1970, estinguendo definitivamente il rapporto, rende il periodo non utile ai fini previdenziali, difettando una prestazione lavorativa anche solo giuridicamente configurabile. La natura risarcitoria dell’indennità, ribadita da Cass. n. 3247/2024, esclude l’assoggettamento a contribuzione.
Il Collegio osserva che la qualificazione della scelta del lavoratore come transazione, operata dal primo giudice, è impropria, trattandosi di un diritto potestativo il cui esercizio non richiede alcun accordo negoziale. Tale errore non assume però carattere decisivo, poiché la reiezione della domanda è conforme a diritto: il difetto del presupposto giuridico della pretesa rende assorbite le questioni probatorie relative all’esistenza di un accordo transattivo. L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza impugnata sulla base di una motivazione corretta.
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Nota della Redazione
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