Trasferimenti per cassa e governo delle liste d’attesa nei bilanci ASST (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 488 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sui bilanci degli enti del Servizio sanitario regionale, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti non esercita funzione giurisdizionale ma verifica l’equilibrio economico-finanziario e la correttezza della gestione. Il ricorso al meccanismo regionale di assestamento infrannuale dei contributi, che conduce a un saldo contabile non pienamente rappresentativo della gestione effettiva, non è di per sé illegittimo ma incide sul principio di trasparenza. L’ente è pertanto invitato a rappresentare alla Regione l’esigenza di assicurare i trasferimenti per cassa dovuti e a monitorare congiuntamente i flussi in entrata e in uscita, onde preservare l’equilibrio di cassa anche nel breve termine. Resta fermo l’obbligo di proseguire nelle iniziative di governo delle liste d’attesa nel rispetto dei limiti di spesa vigenti.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esaminato i bilanci degli esercizi 2022, 2023 e 2024 dell’ASST Bergamo Est, unitamente alle note integrative, alle relazioni del Direttore generale e alle relazioni-questionario del Collegio sindacale. L’Azienda opera su un bacino di 103 Comuni e circa 383.000 abitanti, con un polo ospedaliero a gestione diretta e due presidi in partenariato pubblico-privato.
I bilanci si chiudono tutti in pareggio, secondo il meccanismo regionale di chiusura a zero del conto economico. Il Collegio sindacale ha espresso pareri favorevoli, segnalando per il 2022 e il 2024 l’insufficienza del fondo rischi per contenzioso, coperta dalla garanzia regionale. Il magistrato istruttore ha richiesto chiarimenti su finanziamenti, crediti e debiti, spesa per il personale, contenzioso e immobilizzazioni.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama la peculiarità del sistema sanitario lombardo, caratterizzato dalla chiusura a zero del conto economico di tutti gli enti sanitari. Il meccanismo di finanziamento a prestazione lascia alla Regione margini di modulazione, con finanziamenti non a prestazione che non possono superare il 30% del totale ai sensi dell’art. 8-sexies, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992. La voce di contributo al finanziamento del servizio sanitario regionale viene assestata in corso d’anno e talvolta dopo la chiusura dell’esercizio.
Su tale base la Corte osserva che l’assestamento infrannuale conduce a un saldo contabile non pienamente rappresentativo della gestione effettiva, a discapito del principio di trasparenza. In tutti gli esercizi esaminati l’Azienda ha ricevuto trasferimenti regionali per prestazioni tariffate e non tariffate.
Il primo profilo critico riguarda i trasferimenti per cassa. Alla data del 31 dicembre 2024 i trasferimenti effettivi sono stati pari al 78,12% del finanziamento complessivo dell’esercizio, anziché al 95% previsto dall’art. 3, comma 7, d.l. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64/2013. L’Azienda deve quindi rappresentare alla Regione l’esigenza di trasferire per cassa le somme dovute e valutare congiuntamente la dinamica dei flussi, per garantirne la tempistica e mantenere l’equilibrio anche nel breve termine.
Il secondo profilo riguarda i costi per acquisti di servizi sanitari, cresciuti da circa 19,2 milioni di euro nel 2022 a circa 23,5 milioni nel 2023 e ulteriormente nel 2024, per effetto dell’ingresso, dal 1° gennaio 2024, dei Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di Libera Scelta e dei Medici di Continuità Assistenziale nell’organizzazione territoriale. Tali voci risultano coperte.
Quanto alle liste d’attesa, la Regione ha approvato con DGR n. XII/2756 del 15.07.2024 il piano operativo per il contenimento dei tempi. L’Azienda ha dichiarato il raggiungimento dei target previsti, ma la Relazione riconosce criticità sui volumi delle prestazioni effettivamente erogate, imputabili alla carenza strutturale di personale medico specialista. Sono state espletate numerose procedure concorsuali, con esiti insufficienti, e si è fatto ricorso alle prestazioni aggiuntive e allo straordinario, per la gran parte finalizzati a sopperire alle carenze di organico.
La Sezione invita infine l’Azienda a proseguire nelle iniziative di governo delle liste d’attesa nei limiti delle risorse di cui all’art. 1, commi 232 e 233, legge n. 213/2023, richiamando la proroga al 31 dicembre 2026 degli incrementi tariffari delle prestazioni aggiuntive del personale medico e gli obblighi di vigilanza dei direttori generali previsti dall’art. 3, comma 10, d.l. n. 73/2024, convertito dalla legge n. 107/2024.
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