Potere riduttivo della Corte dei conti e obbligo di congrua motivazione (Corte dei Conti Sez. I App. n. 80 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il potere riduttivo del danno erariale, disciplinato dall’art. 52 del r.d. n. 1214 del 1934 e dall’art. 1, comma 1-bis, della l. n. 20/1994, costituisce una deroga eccezionale al principio del risarcimento integrale del pregiudizio accertato. Esso rientra nella sfera discrezionale del giudice contabile e deve essere ancorato a una congrua giustificazione, che dia evidenza delle condizioni oggettive del contesto in cui l’agente ha operato e di quelle soggettive, personali e psicologiche. La motivazione, pur sintetica, è sufficiente quando rende apprezzabile l’avvenuto espletamento dell’onere argomentativo. Il sindacato del giudice d’appello resta circoscritto ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità e non può spingersi oltre, senza che assumano rilievo le valutazioni svolte in altro giudizio nei confronti di un soggetto corresponsabile.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un finanziamento pubblico erogato, ai sensi del d.lgs. n. 185 del 2000, per la promozione dell’autoimpiego in forma di microimpresa. Il convenuto, socio e amministratore di una società destinataria delle agevolazioni, è stato chiamato a rispondere della cessione dei beni aziendali acquisiti con le somme incentivate e della cessazione dell’attività finanziata prima del completamento del programma approvato, senza tempestiva comunicazione all’ente.
Dopo un primo proscioglimento per prescrizione, riformato in appello, la Procura regionale ha reiterato l’azione. La Sezione territoriale ha condannato l’appellato al risarcimento, riconoscendo però il potere riduttivo. Avverso tale statuizione la Procura erariale ha proposto appello, censurando la carenza e la contraddittorietà della motivazione posta a fondamento della riduzione.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum è circoscritto, secondo la Sezione d’appello, alla sola congruità della motivazione che sostiene l’esercizio del potere riduttivo operato in primo grado nella determinazione del quantum debeatur. Le doglianze dell’Ufficio requirente, riconducibili a un unico motivo, non sono state ritenute fondate.
La Corte muove dalla base giuridica dell’istituto, individuata nell’art. 52 del r.d. n. 1214 del 1934 e nell’art. 1, comma 1-bis, della l. n. 20/1994, norme non superate dal codice di giustizia contabile, che ne recepisce l’esistenza mediante il richiamo contenuto nell’art. 130, comma 6, del d.lgs. n. 174/2016. Viene ribadita la natura derogatoria della misura rispetto ai principi civilistici del risarcimento integrale, richiamando le SS.RR. n. 824 del 15.01.1993 e la SS.RR. n. 563/1987.
La riduzione dell’addebito è qualificata come criterio di graduazione della responsabilità, che caratterizza la specialità della materia. Essa deve fondarsi sulla valutazione delle circostanze del caso concreto e richiede che siano chiarite le specifiche ragioni della sua applicazione, in quanto espressione di un potere concesso in via eccezionale.
Il Collegio precisa che l’impiego del criterio consente di valorizzare fattori anche esterni alla fattispecie, predisponenti, favorenti o coadiuvanti, che hanno inciso sulla condotta del responsabile o sull’evento, rendendo possibile un adattamento al caso concreto delle conseguenze risarcitorie. La motivazione del primo giudice, che ha fatto riferimento alla situazione resa difficile dalle vicende personali dell’altro socio, è stata giudicata idonea a suffragare la statuizione, pur nella sua concisione.
Il sindacato richiesto non può spingersi oltre l’osservanza dei canoni di ragionevolezza e proporzione, trattandosi di prerogativa ampiamente discrezionale. Non risultano profili di contraddittorietà, né in sé né rispetto alla sentenza n. 265 del 2020, poiché la posizione del corresponsabile è stata oggetto di autonomo vaglio. La riduzione, pari a circa il 75% della pretesa azionata, non appare eccessiva. Il parere del Pubblico Ministero, pur non valendo come rinuncia parziale all’azione, esprime una non contestazione sulle condizioni del beneficio. L’appello è quindi rigettato con integrale conferma.
Nota della Redazione
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