Cessazione materia contendere per pagamento integrale in responsabilità erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 315 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile la cessazione della materia del contendere presuppone che risulti acquisito agli atti il venir meno di ogni contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto, sì che non residui la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto. Il principio ricorre quando sopravvengano fatti tali da determinare la caduta delle ragioni di contrasto e, con esse, dell’interesse alla domanda. L’integrale pagamento della somma oggetto della pretesa, effettuato dal convenuto dopo la vocatio in ius ma prima dell’udienza di trattazione, con prova versata in giudizio, soddisfa la pretesa attorea e consente la declaratoria. Alla cessazione consegue la compensazione delle spese quando la definizione avvenga su questione pregiudiziale.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio il dirigente scolastico di un istituto superiore statale, nella qualità di titolare del trattamento dei dati personali, chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale subito dal Ministero dell’Istruzione. L’addebito concerne la pubblicazione sul sito istituzionale della scuola degli elenchi con la composizione delle classi, in occasione dell’avvio dell’anno scolastico 2014/15, in assenza del consenso degli alunni e dei genitori esercenti la potestà.

La segnalazione di una docente aveva attivato il procedimento sanzionatorio davanti al Garante per la protezione dei dati personali, conclusosi con l’applicazione di una sanzione amministrativa. Il mancato pagamento nei termini aveva determinato l’iscrizione a ruolo e la notifica di una cartella esattoriale, poi saldata dall’istituto mediante rateizzazione. La Procura ha individuato nel dirigente il soggetto responsabile, per omessa implementazione di un corretto sistema di gestione della privacy, omessa nomina del responsabile del trattamento e mancata predisposizione di controlli adeguati.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum non attiene al merito dell’addebito erariale, ma alla sopravvenienza processuale determinata dal pagamento. Il convenuto, costituendosi, ha rappresentato di aver versato a mezzo bonifico bancario, in data 11 luglio 2025, l’intero importo richiesto a favore dell’istituto, allegando l’attestazione del pagamento, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

Il Giudicante ricostruisce l’istituto richiamando Cass. n. 19845/2019: la cessazione si ha quando risulta acquisito agli atti che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e, conseguentemente, non vi è più necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto. Il principio opera, secondo Cass. n. 26299/2018, quando sopravvengano nel corso del giudizio fatti che determinano il venir meno delle ragioni di contrasto e dell’interesse al ricorso.

La Corte richiama inoltre il principio tradizionale secondo cui la cessazione presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale e sottopongano conclusioni conformi al giudice, potendo residuare contrasto solo sulle spese, da risolvere secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. civ. Sez. II n. 21757 del 2021, SS. UU. n. 5625 del 2022).

Nel caso concreto il convenuto ha provveduto all’integrale pagamento della somma oggetto della domanda successivamente alla vocatio in ius e anteriormente all’udienza di trattazione, fornendo la relativa prova. La pretesa attorea risulta così integralmente soddisfatta e non residuano profili di contrasto tra le parti, neppure in ordine alle spese. Le conclusioni del Pubblico Ministero, conformi a quelle della difesa, confermano l’esito.

Quanto alla regolazione delle spese di lite e di giudizio, la Corte le compensa tra le parti ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., stante l’intervenuta definizione sulla base di questione pregiudiziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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