Responsabilità contabile del dirigente per omessa conclusione dell’esproprio (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 71 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dirigente comunale che avvia il procedimento espropriativo e, dopo l’adozione degli atti di occupazione temporanea e d’urgenza, non lo conclude nel termine legale con provvedimento espresso, violando l’art. 2 legge n. 241/1990, risponde a titolo di colpa grave del danno erariale determinato dall’indennizzo corrisposto per l’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Il pregiudizio risarcibile va circoscritto alla sola parte riferibile alla condotta del dirigente, ai sensi dell’art. 1, comma 1-quater, legge n. 20/1994, e coincide con il differenziale tra l’indennizzo effettivamente liquidato e l’indennità di espropriazione che sarebbe stata corrisposta in esito al regolare procedimento ablativo. Nel computo dell’indennizzo ex art. 42-bis il valore di mercato del bene va determinato con riferimento alla data di emissione del provvedimento di acquisizione e non a quella dell’illecita occupazione, senza rivalutazione ma con la maggiorazione forfetaria del 10 per cento del valore venale.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio il dirigente del settore urbanistica di un comune ligure chiedendone la condanna al risarcimento del danno per complessivi euro 105.070,20. La vicenda trae origine da un procedimento espropriativo avviato alla fine degli anni Novanta per la realizzazione di un parcheggio pubblico, una strada di collegamento e una zona a verde attrezzato su terreni rimasti di proprietà privata per una quota indivisa.

Dopo l’adozione degli atti di occupazione temporanea e d’urgenza, il procedimento non è stato concluso con decreto di esproprio. Il giudice amministrativo, con pronuncia passata in giudicato, ha accertato l’illecita occupazione e condannato il comune al risarcimento. L’amministrazione ha quindi riconosciuto il debito fuori bilancio e, nel 2019, ha acquisito la quota immobiliare in sanatoria, liquidando ai proprietari un indennizzo di euro 156.237,55. Secondo la Procura, il comune avrebbe corrisposto una somma superiore al valore di esproprio quantificato dall’amministrazione provinciale, pari a euro 51.167,35, con un pregiudizio differenziale di euro 105.070,20.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni preliminari. Il difetto di legittimazione passiva è infondato: il procedimento ablatorio si è dipanato, per un lungo periodo, nella esclusiva competenza del dirigente, il quale ha mantenuto i poteri di gestione anche dopo la nomina del responsabile dei procedimenti, restando titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia. Parimenti infondato è il dedotto difetto di competenza del comune, poiché il giudicato amministrativo ha ormai accertato la titolarità del potere espropriativo in capo all’ente.

Nel merito, la Corte ricostruisce i principi in materia. L’amministrazione che utilizza senza titolo un bene privato può adottare l’atto di acquisizione sanante, che assorbe in sé la dichiarazione di pubblica utilità e il decreto di esproprio. Il convenuto, dopo gli atti del 2000, ha omesso di dare ulteriore impulso alla procedura, non concludendola con provvedimento espresso come imposto dall’art. 2 legge n. 241/1990. Tale condotta, già rilevata dal giudice amministrativo, integra il giudizio di colpa grave in capo al dirigente.

La Corte esamina poi la determinazione del danno. Il convenuto sosteneva che l’indennità di esproprio sarebbe stata pari al valore venale di mercato, poiché i criteri dell’art. 5-bis legge n. 359/1992 erano stati espunti dall’ordinamento dalla Corte cost. n. 348/2007. La deduzione è respinta: al momento della pubblicazione della sentenza costituzionale il rapporto giuridico relativo all’indennità era ormai consolidato, non essendo stata contestata dagli aventi diritto la relativa quantificazione. Le pronunce di accoglimento operano retroattivamente solo entro il limite delle situazioni giuridiche esaurite.

Quanto alla liquidazione effettivamente operata dal comune, il Collegio rileva che l’ente ha assunto come parametro il valore di mercato dei beni al 2001, anziché al 2019, computando sulla somma anche gli interessi legali. Il criterio è errato: il valore va riferito alla data del provvedimento di acquisizione, senza rivalutazione, con la maggiorazione forfetaria del 10 per cento. Comparati gli elaborati peritali, il Collegio assume congruo un valore di mercato di euro 100.000,00, da cui un indennizzo di euro 110.000,00; sottratta l’indennità di espropriazione di euro 51.167,35, il danno differenziale è di euro 58.832,65, oltre rivalutazione. La domanda è quindi accolta solo in parte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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