Cessazione della materia del contendere nel ricalcolo pensionistico dei militari (Corte dei Conti Sez. II App. n. 305 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone il venir meno dell’interesse ad agire e a contraddire, per effetto della sopravvenienza di atti o fatti idonei a eliminare ogni ragione di contrasto in ordine al diritto fatto valere. È necessario, altresì, che le parti si diano reciprocamente atto del mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conformi conclusioni in tal senso. Nel contenzioso pensionistico, la prova documentale della riliquidazione del trattamento con il coefficiente riconosciuto in sede nomofilattica e del pagamento degli arretrati integra il sopravvenuto difetto di interesse. La compensazione integrale delle spese trova giustificazione nella novità della pronuncia delle Sezioni riunite intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.
Il Fatto
Gli appellanti, tutti ex militari collocati in quiescenza con un’anzianità utile complessiva superiore a 20 anni ma inferiore a 15 anni alla data del 31 dicembre 1995, erano destinatari del sistema di calcolo c.d. misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della l. 8 agosto 1995, n. 335. Essi avevano chiesto il ricalcolo della pensione in applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, con attribuzione alla parte retributiva dell’aliquota annua del 2,93%.
La Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, in composizione monocratica, aveva respinto il ricorso, escludendo l’applicazione del principio espresso dalle Sezioni riunite n. 1/2021/QM, poiché i ricorrenti avevano maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità inferiore a 15 anni. Avverso tale decisione gli interessati hanno proposto appello, invocando la sopravvenuta sentenza n. 12 del 9 settembre 2021 delle Sezioni riunite, che ha riconosciuto il diritto alla riliquidazione anche a chi, a quella data, vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, con applicazione dell’aliquota annua del 2,44%.
La Motivazione della Corte
Nelle more del gravame l’INPS, costituendosi ritualmente, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, allegando i provvedimenti di riliquidazione emessi dalla competente Direzione provinciale e i cedolini attestanti la corresponsione degli arretrati. A tale richiesta hanno aderito gli appellanti con memoria sottoscritta dal difensore munito di procura speciale.
Il Collegio richiama la giurisprudenza pacifica (Cass. Sez. L. n. 16886/2015, n. 2063/2014, Sez. 3 n. 16150/2010, n. 23289/2007, Sez. 6-5 n. 5188/2015, Sez. 3 n. 16891/2021, Corte dei conti, Sez. II app. n. 235/2023), secondo cui la declaratoria si fonda sul venir meno dell’interesse ad agire e contraddire e della necessità di ottenere una pronuncia del giudice. Essa è collegata a tutte le ipotesi in cui sopravvengano atti o fatti idonei a eliminare ogni ragione di contrasto sul diritto fatto valere.
La Corte precisa che non è sufficiente il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale: occorre anche che le parti si diano reciprocamente atto di tale mutamento e sottopongano al giudice conformi conclusioni. Il requisito è espressamente valorizzato come autonomo, a conferma della natura consensuale dell’esito.
Nella fattispecie le condizioni sussistono. L’INPS ha documentalmente dimostrato di avere provveduto, nelle more del gravame, alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici con l’applicazione del coefficiente annuo del 2,44% alle anzianità maturate al 31 dicembre 1995, nonché al pagamento delle differenze arretrate. Il difensore degli appellanti ha confermato tale sopravvenuta situazione, aderendo alla richiesta di parte appellata.
La Corte dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio sono integralmente compensate, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in considerazione della novità giurisprudenziale costituita dalla pronuncia delle Sezioni riunite n. 12/2021/QM, intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.
Nota della Redazione
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