Inammissibile il giudizio di conto del consegnatario con debito di sola vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 190 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto presuppone che il consegnatario di beni mobili dell’ente locale sia titolare di un vero e proprio debito di custodia, con gestione di un deposito o magazzino alimentato e redistribuito. Il funzionario che ha in consegna i beni mobili per solo debito di vigilanza, con giacenze destinate in via continuativa agli uffici, non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Ne consegue l’inammissibilità del giudizio di conto, per difetto dei presupposti normativi, restando fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa e il controllo di gestione.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda un dipendente comunale, responsabile del servizio idrico integrato, viabilità e servizi connessi, indicato come consegnatario di fatto dei beni mobili del settore per l’esercizio finanziario 2013.
Il magistrato istruttore, nella relazione di riferimento, ha rilevato che la gestione non concerneva beni mobili individuabili come oggetto di un vero debito di custodia, ma immobilizzazioni e beni in uso agli uffici. La questione decisiva diventa, quindi, la verifica dell’ammissibilità e della procedibilità del giudizio di conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 93 del T.U.E.L., che assoggetta al giudizio di conto il tesoriere e ogni agente contabile con maneggio di pubblico denaro o incaricato della gestione dei beni dell’ente. La portata letterale della norma è ampia, ma non indiscriminata.
Costituisce principio consolidato che soltanto i consegnatari con debito di custodia siano tenuti a rendere il conto giudiziale. La Corte richiama sul punto Sez. Abruzzo n. 89/2015, Sez. Veneto n. 37/2014 e Sez. Piemonte n. 278/2021, oltre a Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 2014 e Sez. Piemonte n. 86/2016 per la gestione degli immobili.
Il Collegio distingue nettamente il consegnatario con debito di custodia, che gestisce un deposito o magazzino, dal consegnatario con debito di vigilanza, che sovrintende al corretto impiego dei beni dati in uso. Solo il primo è soggetto alla resa del conto; i beni di consumo giacenti presso gli uffici e quelli funzionali al loro funzionamento ne restano esclusi (richiamate Sez. Calabria n. 39/2020 e Sez. Liguria n. 133/2016).
Nel caso concreto, i beni risultano in uso continuativo agli uffici e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia una gestione di magazzino conforme al modello di cui al d.P.R. n. 194/1996. Difettano, dunque, i presupposti per la resa del conto e il giudizio è dichiarato inammissibile, con pronuncia sulle spese.
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Nota della Redazione
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