Onere della prova del pagamento della rata pensionistica e anticipazione del rateo (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 128 del 26.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico il ricorrente che assuma il mancato pagamento di una rata ha l’onere di allegare i trattamenti in godimento e la documentazione idonea a individuare il rateo contestato. Ove l’INPS produca cedolino ed estratto conto del cassetto previdenziale, il giudice valuta la prova dell’erogazione secondo un criterio di ragionevole presunzione, anche quando il pagamento risulti anticipato rispetto alla scadenza ordinaria. La coincidenza dell’importo con le liquidazioni successive e la sua unicità rispetto alle altre erogazioni confermano la corrispondenza tra quanto accreditato e la rata pretesa. In tal caso il ricorso è infondato e va respinto, con compensazione delle spese in assenza di difforme richiesta della parte resistente.
Il Fatto
Il ricorrente, già titolare di pensione di reversibilità e di pensione di vecchiaia, lamentava il mancato accredito del rateo di marzo 2022 della pensione di reversibilità a seguito del mutamento del proprio codice IBAN. Dopo una diffida inviata tramite patronato nel giugno 2022 e rimasta senza riscontro, agiva in giudizio chiedendo l’accertamento del mancato pagamento e la condanna dell’INPS alla riemissione della rata.
Nel corso del giudizio il Giudice monocratico onerava il ricorrente di produrre i provvedimenti di concessione dei trattamenti in godimento e il cedolino di marzo 2022, rilevando che il numero di trattamento indicato nel ricorso non compariva tra quelli effettivamente goduti. Il ricorrente non produceva i documenti richiesti. Si costituiva l’INPS, che affermava l’avvenuto pagamento e produceva il cedolino e l’estratto del cassetto previdenziale, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum si concentra sulla prova dell’erogazione della rata pensionistica oggetto di contestazione. Il Giudice precisa che il ricorrente agisce per ottenere il pagamento del rateo di marzo 2022 del trattamento con un determinato numero finale, che dall’estratto del cassetto previdenziale ammonta a € 537,85.
Il raffronto tra il cedolino prodotto dall’INPS e l’estratto conto consente di rilevare che il rateo oggetto di giudizio, per l’importo complessivo di € 2.172,24 (somma delle due quote riferite ai trattamenti in godimento), è stato in realtà corrisposto sul conto corrente del ricorrente, sebbene in data 23 febbraio 2022, e quindi anticipatamente rispetto alla scadenza ordinaria.
Tale conclusione è corroborata da due considerazioni. In primo luogo, tutte le successive liquidazioni unitarie dei due trattamenti sono avvenute nei primi giorni del mese, così che è ragionevole presumere che il pagamento del 23 febbraio costituisse un’anticipazione del rateo di marzo, anche in ragione della diversa durata del mese. In secondo luogo, l’importo di € 2.172,24 è unico rispetto alle precedenti e successive liquidazioni e risulta perfettamente identico a quello risultante dal cedolino.
Il Giudice osserva inoltre, sebbene la questione esuli dal giudizio, che il doppio accredito di gennaio includeva verosimilmente anche il rateo di febbraio 2022, parimenti erogato in anticipo. La documentazione in atti induce pertanto a ritenere che l’INPS abbia fornito prova dell’erogazione della rata richiesta. Il ricorso è conseguentemente infondato e viene respinto, con compensazione delle spese stante l’assenza di difforme richiesta della parte resistente.
Nota della Redazione
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