Riscatto del diploma di infermiera professionale escluso se non post-secondario (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 69 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscatto ai fini pensionistici dei periodi di formazione professionale, l’art. 8, comma 1, lett. b), legge n. 274/1991 ammette a riscatto i periodi non inferiori ad un anno corrispondenti alla durata legale dei corsi seguiti dopo il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore. Il requisito della successività impone che si tratti di corsi di natura universitaria o post-secondaria, con la conseguenza che il diploma di infermiera professionale conseguito senza il previo possesso del diploma di scuola secondaria superiore non è titolo post-secondario e non è riscattabile. Nel giudizio pensionistico il giudice contabile sindaca il rapporto e non l’atto, sicché i vizi di mera violazione procedimentale, compreso il difetto di motivazione, non rilevano salvo che incidano sull’an o sul quantum del diritto a pensione. L’annullamento d’ufficio del precedente provvedimento di riconoscimento, adottato dall’Istituto nel rispetto dei termini, non è illegittimo.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente con qualifica di ostetrica presso una struttura sanitaria pubblica, aveva presentato nel 1992 domanda di riscatto dei periodi di formazione relativi al diploma di infermiera professionale e al diploma di ostetrica. Nel 2022 l’Inps aveva riconosciuto il riscatto di cinque anni, provvedimento che la ricorrente aveva accettato, con trattenuta mensile sulla retribuzione a decorrere dal dicembre 2022.
Con atto del 2023 l’Istituto, annullando e sostituendo il precedente provvedimento, aveva riconosciuto il riscatto dei soli due anni relativi al diploma di ostetrica, escludendo il triennio del diploma di infermiera professionale. La ricorrente impugnava tale determinazione deducendone la nullità per difetto di motivazione ex art. 3, legge n. 241/1990 e rivendicando, nel merito, la riscattabilità del quinquennio in forza della giurisprudenza costituzionale sul carattere propedeutico del corso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione dichiara infondata l’eccezione di nullità del provvedimento del 2023. Il giudizio pensionistico ha ad oggetto l’accertamento del diritto a pensione o ad esso connesso: il giudice contabile sindaca non l’atto ma il rapporto, con la conseguenza che i vizi afferenti a mere violazioni procedimentali non assumono rilevanza, salvo che incidano sull’an o sul quantum del diritto.
Nel merito il Collegio richiama l’art. 8, comma 1, lett. b), legge n. 274/1991, che ammette a riscatto i periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione professionale seguiti dopo il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore. La norma richiede dunque che si tratti di corsi aventi natura universitaria o post-secondaria.
Il percorso argomentativo si sostiene sulla giurisprudenza costituzionale citata. La Corte cost. n. 178/1993 ha affermato che l’omessa previsione della riscattabilità di un periodo di studi integra violazione della Costituzione per irragionevolezza solo a due condizioni: che il corso abbia natura universitaria o post-secondaria, con previo possesso del titolo di scuola secondaria superiore, e che il relativo diploma sia richiesto per l’ammissione a determinati ruoli o funzioni. La Corte cost. n. 52/2000 ha chiarito che l’estensione della facoltà di riscatto ad alcuni diplomi post-secondari è avvenuta per l’accertato livello superiore dei corsi.
Applicando tali principi, la Corte esclude i presupposti di legge. Il diploma di infermiera professionale conseguito nel 1983 non è qualificabile come titolo post-secondario, perché non presuppone il previo conseguimento del diploma di istruzione secondaria. La ricorrente, inoltre, non ha fornito la prova del possesso di tale titolo al momento della frequenza del corso e del conseguimento del diploma. Il ricorso è pertanto respinto.
Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in considerazione della complessità della controversia e del mancato riscontro dell’Inps al ricorso amministrativo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.