Cessazione della materia del contendere per sopravvenuto rimborso in autotutela (Cass. civ. Sez. V n. 7469 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la pronuncia di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, presuppone che siano sopravvenuti, nel corso del giudizio, fatti sostanziali incidenti sul petitum e sulla causa petendi e idonei a far venir meno l’interesse giuridicamente rilevante alla decisione. Tale pronuncia va adottata anche d’ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, spettando al giudice valutare l’effettivo venir meno dell’interesse. Il riconoscimento in autotutela del diritto al rimborso richiesto dal contribuente integra il fatto sostanziale che elimina la posizione di contrasto e impone la declaratoria di cessazione.

Il Fatto

Una società controllata aveva partecipato alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo ai sensi del D.M. 13.12.1979, rilasciando a favore dell’Agenzia delle entrate una fideiussione bancaria a garanzia dell’eccedenza del credito IVA trasferita al gruppo, sostenendo il relativo costo secondo l’art. 38-bis del d.P.R. n. 633/1972. La società aveva chiesto il rimborso del costo sostenuto per la garanzia; di fronte al silenzio dell’Amministrazione aveva proposto ricorso, respinto in primo grado e, in appello, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna.

Avverso tale sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. Nelle more del giudizio di legittimità l’Amministrazione, in autotutela, ha riconosciuto la fondatezza della censura e il diritto al rimborso, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione dell’istituto processuale. La pronuncia di cessazione della materia del contendere ex art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 richiede il sopravvenire, durante il giudizio, di fatti sostanziali — come l’annullamento dell’atto impugnato — che incidano sul petitum e sulla causa petendi, eliminando l’interesse alla pronuncia.

Il principio è precisato negativamente: non può desumersi dall’avvenuta definizione, in altro processo e con forza di giudicato, di una pretesa impositiva il venir meno del contrasto tra le parti in ordine a un diverso atto impositivo fondato su distinti presupposti. La Corte richiama sul punto Cass., Sez. V, 27 febbraio 2020, n. 5351.

Il secondo passaggio riguarda il profilo procedurale della pronuncia. La cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d’ufficio, senza necessità di un espresso accordo tra le parti: indipendentemente dalle conclusioni formulate, spetta al giudice valutare l’effettivo venir meno dell’interesse delle parti a una decisione di merito. Sul punto il precedente richiamato è Cass., Sez. V, 4 agosto 2017, n. 19568.

Applicando tali principi, la Corte rileva che dalla documentazione in atti risulta che l’Agenzia delle entrate ha disposto in favore della ricorrente il rimborso del costo della fideiussione bancaria oggetto del contenzioso. Il fatto sopravvenuto elimina la posizione di contrasto e impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Le spese del giudizio sono integralmente compensate. La Corte esclude inoltre il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012: si tratta di misura eccezionale, di natura lato sensu sanzionatoria, che non tollera estensioni interpretative oltre i casi tipici del rigetto, dell’inammissibilità o dell’improcedibilità dell’impugnazione, richiamando Cass. n. 10140 del 2020, Cass. n. 19071 del 2018 e Cass. n. 23175 del 2015.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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