Inottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2490 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione quando, decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il titolo esecutivo sia rimasto ineseguito, anche parzialmente. L’inerzia serbata a fronte di un credito non contestato nell’an e nel quantum integra l’inottemperanza e giustifica l’assegnazione di un ulteriore termine per il pagamento integrale. Per il caso di persistente inadempimento il giudice nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvede a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva condannato l’Amministrazione a riconoscere in favore del ricorrente il beneficio economico della Carta Docente, pari a euro 500,00 annui, a decorrere dall’anno scolastico 2018/19 e fino all’anno 2022/23, entro i vincoli di legge. La sentenza, passata in giudicato, è stata notificata a mezzo PEC e da quel momento è decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei crediti previdenziali.
Trascorso inutilmente tale termine, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato all’Amministrazione di erogare l’importo preteso, con contestuale nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento. L’Amministrazione si è costituita con memoria di stile, senza formulare deduzioni sul punto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla verifica dei presupposti dell’ottemperanza, richiamando l’art. 114 cod. proc. amm. Il titolo azionato è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato: da tale notificazione decorre il termine dilatorio di 120 giorni fissato dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento delle somme dovute dalle Amministrazioni pubbliche.
La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’Amministrazione non ha effettuato alcun pagamento, neppure parziale. La resistente, costituitasi con memoria di stile, non ha mosso alcuna contestazione e non ha offerto indicazioni sull’andamento della procedura esecutiva.
Il credito, pertanto, non risulta contestato né nell’an né nel quantum. Il ricorso è quindi fondato e va dichiarata l’inottemperanza dell’Amministrazione intimata, che non ha provveduto ai pagamenti cui si riferisce il titolo.
Ne consegue l’assegnazione all’Amministrazione resistente del termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. In caso di inutile decorso di tale termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, precisando che l’incarico è connesso ai suoi doveri istituzionali. Il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente, e invierà poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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