Estinzione del giudizio pensionistico per rinuncia accettata: nessuna statuizione sulle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 290 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio, espressamente dichiarata dalla parte ricorrente e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 110 c.g.c., senza che il giudice possa pronunciarsi ulteriormente nel merito. L’estinzione per rinuncia accettata preclude ogni statuizione sulle spese processuali, dovendosi dichiarare il non luogo a pronuncia sulle stesse.

La Corte dei conti, in composizione di giudice unico delle pensioni, non entra nel merito della pretesa pensionistica azionata dal ricorrente, limitandosi a prendere atto dell’esaurimento del contendere per effetto della sopravvenuta rinuncia agli atti. Il consolidamento giurisprudenziale in materia e l’intervenuta soddisfazione della pretesa da parte dell’Istituto di previdenza costituiscono il presupposto fattuale della rinuncia, ma non incidono sul dispositivo, che resta ancorato alla sola declaratoria di estinzione.

Il Fatto

Un appartenente all’Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio, proponeva ricorso dinanzi alla Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei conti per ottenere il ricalcolo del trattamento pensionistico con applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 sulla quota retributiva. L’ente previdenziale si costituiva eccependo l’avvenuta riliquidazione del trattamento e il pagamento degli arretrati.

Nel corso del giudizio, la difesa del ricorrente depositava istanza di rinuncia agli atti, rilevando che la giurisprudenza si era consolidata nel riconoscere le pretese azionate e che l’INPS aveva provveduto a liquidare le somme richieste. L’istituto previdenziale, all’udienza, accettava espressamente la rinuncia.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico delle pensioni osserva che la parte ricorrente ha dichiarato espressamente di rinunciare agli atti del giudizio con atto depositato in segreteria e che la controparte ha accettato la rinuncia con dichiarazione resa in udienza. La ricorrenza di entrambi i presupposti normativi consente di dichiarare l’estinzione del processo.

La Corte ritiene che ogni ulteriore statuizione da parte del giudicante sia preclusa dalla intervenuta rinuncia accettata. Il provvedimento conclusivo si limita pertanto a dichiarare l’estinzione del giudizio e il non luogo a pronuncia sulle spese, in applicazione dell’art. 110 c.g.c.

La decisione non entra nel merito della questione pensionistica, né valuta la fondatezza della domanda originaria, essendo venuto meno l’interesse della parte ricorrente alla prosecuzione del giudizio per effetto della soddisfazione sostanziale della pretesa. La scelta di non pronunciare sulle spese consegue automaticamente alla declaratoria di estinzione per rinuncia, senza necessità di valutazioni ulteriori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *