Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale per assegno nucleo familiare (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 333 del 20.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi al giudice. Quando la sopravvenienza sia allegata da una sola parte e l’altra non vi aderisca, il fatto, se dimostrato, non può condurre a una pronuncia di cessazione, ma rileva sul piano dell’interesse ad agire. Ove il soddisfacimento sopravvenuto della pretesa elimini il contrasto sul diritto sostanziale, può residuare un conflitto sulle sole spese di lite, che il giudice liquida secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di pensione di reversibilità e riconosciuta invalida al 100%, chiedeva l’accertamento del diritto all’assegno per il nucleo familiare quale coniuge superstite, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al riconoscimento dello stato invalidante. L’INPS non aveva adottato alcun provvedimento sulla domanda amministrativa.
Nel corso del giudizio l’Istituto depositava il prospetto del trattamento pensionistico, comunicando di aver liquidato la prestazione sulla rata di maggio 2024 con gli arretrati decorrenti da ottobre 2018. All’udienza la ricorrente confermava l’avvenuto pagamento e chiedeva la cessazione della materia del contendere con condanna dell’INPS alle spese.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce l’istituto richiamando il principio secondo cui la cessazione della materia del contendere richiede che entrambe le parti riconoscano il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale e formulino conclusioni conformi. Se la sopravvenienza è allegata da una sola parte e l’altra non aderisce, il suo apprezzamento non può sfociare in una pronuncia di cessazione.
In tal caso, qualora il fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, il giudice valuta l’interesse ad agire. Il rilievo può condurre a una pronuncia dichiarativa dell’esistenza del diritto e, per i profili non soddisfatti, al sopravvenuto difetto di interesse.
Nel caso concreto la ricorrente ha espressamente aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, confermando l’effettivo pagamento dell’assegno con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al riconoscimento dello stato invalidante. L’INPS ha così riconosciuto la pretesa principale avanzata con il ricorso.
Il pagamento degli arretrati è avvenuto in data successiva al deposito del ricorso. Da qui la condanna dell’Istituto alle spese di lite, liquidate in 500,00 euro e distratte in favore dei procuratori anticipatari, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Nota della Redazione
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