Carta elettronica docente, esecuzione del giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 997 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato amministrativo, ove il creditore documenti l’inadempimento e l’amministrazione non contesti il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo esecutivo, il ricorso proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. è fondato e va accolto. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare completa esecuzione alla sentenza, fissando un termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, va nominato un commissario ad acta per l’adozione degli atti sostitutivi necessari. Qualora l’incarico commissariale sia affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che accerta e dichiara il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, e condanna il Ministero a corrispondere tale beneficio nel rispetto dei vincoli di legge.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’amministrazione è rimasta inadempiente. Non essendovi stata impugnazione, il titolo è passato in giudicato ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato la pretesa esecutiva alla luce dell’art. 114 cod. proc. amm., che disciplina il ricorso per ottemperanza al giudicato. Il presupposto dell’azione è l’inadempimento dell’obbligo portato dal titolo esecutivo, una volta decorsi i termini per l’esecuzione.
Il Collegio ha rilevato che la pretesa fatta valere dal ricorrente risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione intimata non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato. Questa mancata contestazione assume rilievo decisivo: essa consolida il quadro probatorio e conferma l’esistenza dell’inottemperanza.
Su tali basi il ricorso è stato dichiarato fondato e accolto. L’amministrazione è stata condannata a dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione.
Decorso inutilmente tale termine, il Tribunale ha nominato un commissario ad acta che provveda agli adempimenti sostitutivi entro i sessanta giorni successivi. L’incarico è affidato a un dirigente della struttura competente in materia di ordinamenti scolastici e formazione del personale, o a un funzionario delegato, con facoltà di adottare variazioni di bilancio, stipulare mutui e prestiti e avvalersi delle strutture organizzative regionali.
Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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