Incompetenza territoriale del TAR per concorso nazionale (TAR Liguria n. 1012/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto amministrativo che investe con carattere di generalità una pluralità di destinatari, le cui sedi di servizio sono situate in diverse Regioni, non è suscettibile di una localizzazione territoriale univoca ai fini della competenza del giudice amministrativo. In tali ipotesi, la competenza territoriale radicata presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, cod. proc. amm. Gli atti relativi a procedure selettive pubbliche di carattere nazionale, indette con un unico bando, sono devoluti alla cognizione del TAR Lazio. La relativa incompetenza deve essere dichiarata anche d’ufficio, con indicazione del giudice competente e termine perentorio di riassunzione di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha impugnato dinanzi al TAR Liguria il decreto del Direttore degli Affari del Personale dell’Ente del 19.07.2026, recante la rettifica del decreto di approvazione della graduatoria di una procedura selettiva interna, per soli titoli, per il conferimento di posizioni di dirigente di ricerca. L’atto impugnato era stato adottato a seguito della rideterminazione dei punteggi operata dalla Commissione esaminatrice. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di rettifica e degli atti connessi, tra cui i verbali della Commissione esaminatrice. Si sono costituiti in giudizio l’Ente e il Ministero dell’Università e della Ricerca.
La Motivazione del TAR
Il Collegio, in sede di camera di consiglio, ha sollevato d’ufficio la questione della propria eventuale incompetenza territoriale, ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., ritenendo che la cognizione della controversia potesse spettare al TAR Lazio, sede di Roma.
Il criterio di individuazione della competenza è stato individuato nella circostanza che l’atto impugnato incide, con carattere di generalità, su una pluralità di destinatari le cui sedi di servizio sono ubicate in diverse Regioni. La procedura selettiva, infatti, è stata indetta con un unico bando valido per l’intero territorio nazionale, con conseguente impossibilità di radicare la competenza in base alla sede di uno specifico controinteressato.
Il contraddittorio, garantito alle parti, ha confermato i profili di incompetenza rilevati. Il Collegio ha pertanto dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore del TAR Lazio, sede di Roma, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 15, comma 4, cod. proc. amm. La pronuncia si fonda sulla natura nazionale della procedura e sulla necessità di assicurare l’unitarietà della cognizione sugli atti della selezione.
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Nota della Redazione
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