Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Lombardia n. 999 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo costituito da una sentenza del giudice ordinario sia divenuto definitivo e sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per le amministrazioni dello Stato. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, per il caso di perdurante inerzia, nomina un Commissario ad acta. L’incarico commissariale affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice non comporta liquidazione di compenso.
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, una sentenza che, previa disapplicazione dell’art. 1, commi 121, 122 e 124, legge n. 107/2015, ha accertato il diritto a usufruire del beneficio economico annuo di 500,00 euro tramite la Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, condannando il Ministero all’adozione degli atti necessari al godimento.
Il titolo è rimasto inadempiuto nonostante la notifica. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio. Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti del giudizio di ottemperanza, richiamando l’art. 114 cod. proc. amm. La pretesa è risultata adeguatamente documentata: il titolo azionato è definitivo e il termine dilatorio di centoventi giorni, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, è decorso senza esito.
A fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione, pur costituitasi in giudizio, non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo. La fondatezza del ricorso discende quindi dalla mancata esecuzione del giudicato e dall’assenza di contestazione specifica.
Il Tribunale ha conseguentemente condannato l’amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza, fissando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Ha poi regolato l’ipotesi di perdurante inerzia nominando, sin d’ora, il Commissario ad acta nel dirigente indicato in motivazione, con facoltà di delega, e attribuendogli il potere di adottare ogni atto necessario, incluse le variazioni di bilancio.
Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcuna liquidazione di compenso. Sulle spese ha applicato il criterio della soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm. Il ricorso è stato quindi accolto.
Nota della Redazione
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