Veranda chiusa come volume abusivo: ordinanza di demolizione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 (TAR Puglia n. 188 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di una veranda mediante chiusura di un balcone con struttura fissa ancorata a soffitto e pavimento e pannelli in pvc, che determina un ambiente chiuso con sviluppo volumetrico, integra un intervento di nuova costruzione soggetto a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001. Ne consegue che la misura sanzionatoria applicabile è l’ordinanza di demolizione prevista dall’art. 31 del medesimo decreto, da notificare al proprietario e al responsabile dell’abuso. Non rileva, in sede cautelare, la qualificazione dell’intervento come pertinenza o opera di manutenzione, quando la trasformazione edilizia abbia comportato la creazione di un nuovo volume chiuso.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune di Barletta aveva ingiunto la demolizione di opere edilizie abusive, consistenti nella chiusura di un balcone retrostante con struttura in anticorodal fissa e teli in pvc apribili, realizzata a tutt’altezza e ancorata a soffitto e pavimento, con conseguente creazione di un ambiente chiuso di circa mq 17,10 e altezza netta di mt 2,75. All’interno del volume abusivo era stato inoltre realizzato un ripostiglio con pannelli in anticorodal.
Il provvedimento sanzionatorio, emesso ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, era stato notificato al ricorrente quale responsabile dell’abuso e all’assegnataria dell’immobile. I ricorrenti chiedevano la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza, contestando la qualificazione delle opere e la legittimità del procedimento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, Sezione Seconda, nella fase cautelare tipica del giudizio ex art. 55 cod. proc. amm., ha ritenuto che il ricorso non fosse assistito da elementi di fondatezza. Il giudice ha qualificato le opere realizzate come veranda, ossia un ambiente chiuso con sviluppo volumetrico, e non come mera pertinenza o intervento di manutenzione.
La chiusura del balcone con struttura fissa ancorata a soffitto e pavimento, con pannelli apribili a tutt’altezza, ha determinato la trasformazione di uno spazio aperto in un vano chiuso, comportando un incremento volumetrico. Tale intervento, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001, richiede il permesso di costruire, trattandosi di una nuova costruzione in senso tecnico-edilizio.
Ne consegue che, in assenza del titolo abilitativo, la misura sanzionatoria appropriata è l’ingiunzione di demolizione prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. La natura della sanzione demolitoria, volta a ripristinare l’assetto urbanistico violato, non consente in via cautelare una valutazione diversa da quella operata dall’Amministrazione.
Il Collegio ha quindi respinto la domanda di sospensione, compensando le spese della fase cautelare. L’ordinanza, resa all’esito di un esame preliminare proprio della presente fase, non preclude la trattazione nel merito della controversia.
Nota della Redazione
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