Cessazione della materia del contendere e spese per soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 6 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e il venir meno dell’interesse ad agire e a contraddire. Con riguardo alla posizione di chi ha agito, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. Il soddisfacimento tardivo delle pretese, benché intervenuto prima della decisione, giustifica la condanna della parte resistente alle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un trattamento pensionistico erogato dal Fondo Pensioni Sicilia di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo, ha chiesto l’aumento annuale del trattamento a titolo di perequazione automatica al costo della vita, con decorrenza dall’1 gennaio di ogni anno e calcolo sull’intero ammontare della pensione, comprensivo dell’indennità di contingenza e dei precedenti adeguamenti ISTAT.

La ricorrente ha inoltre domandato la condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze economiche a decorrere dall’1 gennaio 1998, oltre interessi e rivalutazione. Il Fondo Pensioni Sicilia si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, ha eccepito la prescrizione. Nel marzo 2024 il Fondo ha depositato una scheda conciliativa con la quantificazione dell’importo riconoscibile, pari a euro 5.297,65; la ricorrente, pur concordando sull’importo, ha poi dedotto il mancato pagamento.

La Motivazione della Corte

Il giudice rileva che ricorrono i presupposti della dichiarazione di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. A sostegno richiama il principio espresso dalla Cass. civ. n. 6909 del 2009, secondo cui la cessazione postula fatti sopravvenuti idonei a eliminare integralmente il contrasto tra le parti e a far venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, con conseguente necessità che la situazione nuova soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto esercitato.

Nel caso concreto il Fondo Pensioni Sicilia, seppure tardivamente, ha provveduto all’esecuzione della proposta conciliativa formulata nelle note del marzo 2024. La procuratrice della ricorrente ha confermato l’avvenuto pagamento degli importi in favore della pensionata e ha chiesto la dichiarazione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Il giudice dichiara pertanto l’estinzione del giudizio in considerazione dell’avvenuto soddisfacimento delle domande della ricorrente. Sulle spese applica il principio della soccombenza virtuale. Osserva che il Fondo ha proceduto alla riliquidazione solo alla fine del 2024, con significativo ritardo rispetto all’accettazione della proposta conciliativa, già preannunciata dalla ricorrente con note del gennaio 2024.

Il Fondo Pensioni Sicilia è dunque condannato al pagamento, in favore del procuratore antistatario del ricorrente che ne ha fatto espressa richiesta, delle spese di lite quantificate complessivamente in euro 800, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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