Conto giudiziale del consegnatario deve indicare quantità e valore (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 152 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente consegnatario di beni di consumo, che assume per legge un pregnante obbligo di custodia, deve dare conto dell’intera gestione, indicando i beni non solo secondo la specie, la qualità e la categoria, ma anche secondo il valore risultante dagli inventari o dalle tariffe in uso. Il conto deve registrare, attraverso analitiche scritturazioni, le variazioni in aumento e in diminuzione, i discarichi amministrativi, le perdite e i deterioramenti. In caso di cambiamento del consegnatario, il passaggio dei beni deve avvenire sulla base della materiale ricognizione e deve essere redatto apposito verbale di consegna; la sua mancanza determina la confusione tra le gestioni, con conseguente responsabilità solidale degli agenti succedutisi. Le scritture e i prospetti prodotti in corso di giudizio sono meramente integrativi e non possono sostituire il conto, che costituisce il prospetto riepilogativo rappresentativo della gestione.
Il Fatto
La società, nella persona del consegnatario del magazzino farmaceutico di un’azienda sanitaria, ha reso il conto giudiziale per la gestione del periodo intercorrente tra l’inizio dell’esercizio e la cessazione della gestione, avvenuta in corso d’anno. Il conto, depositato oltre il termine di legge, era suddiviso per ampie categorie di beni e riportava esclusivamente gli estremi di inventario e le quantità iniziali e finali, senza alcuna indicazione del valore, né la rappresentazione dinamica dei flussi in entrata e in uscita. Non risultava redatto il verbale di passaggio delle consegne tra l’agente cessante e il nuovo consegnatario, né depositata la relazione dell’organo di controllo interno. Il Magistrato istruttore ha quindi sottoposto il conto alla Sezione, chiedendo la declaratoria di irregolarità senza discarico.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama la natura del giudizio di conto, configurabile come procedura giudiziale a carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto il maneggio di denaro o beni pubblici sia in grado di rendere conto del modo legale in cui ha gestito le risorse. Il giudizio si incardina automaticamente con il deposito del conto ed è finalizzato allo scrutinio di legittimità della gestione. Con specifico riferimento al consegnatario di beni mobili, il Collegio ribadisce che questi assume un obbligo di custodia che implica la resa del conto giudiziale, non potendosi limitare a rendicontare la gestione alla propria amministrazione.
In forza degli artt. 32, 33 e 626 del R.D. n. 827/1924 e dell’art. 23, comma 2, del d.P.R. n. 254/2002, il conto giudiziale del consegnatario deve presentare non solo le quantità dei beni in consegna, ma anche i relativi valori, dovendo indicare il debito per materia all’inizio dell’esercizio, il carico, lo scarico e la consistenza finale, con quantità e valore. Il conto esaminato, che riporta solo le unità iniziali e finali senza indicazione delle variazioni e del valore, non appare in linea con questi principi. Il Collegio sottolinea, altresì, che la giurisprudenza contabile è univoca nel ritenere che i beni dati in gestione debbano essere individuati anche nel loro valore, e che la mancata valorizzazione impedisce il raccordo con le scritture contabili generali dell’ente e lo stato patrimoniale
Quanto alla mancanza del verbale di passaggio di consegne, la Corte evidenzia che la sua redazione è prescritta dall’art. 26 del d.P.R. n. 254/2002. Le disposizioni di legge hanno la funzione di perimetrare le gestioni contabili dei diversi agenti, per consentire la corretta imputazione di eventuali ammanchi. La mancanza del passaggio di consegne determina la confusione tra le gestioni, con conseguente responsabilità solidale degli agenti per i deterioramenti o ammanchi di cui sia incerto il momento in cui si sono prodotti. L’estratto di inventario e la bolla di trasporto prodotti in giudizio non possono sostituire l’adempimento di legge, difettando degli elementi essenziali.
In relazione all’omesso deposito della relazione ex art. 139, comma 2, c.g.c., il Collegio prende atto del solo verbale del collegio sindacale e dell’adeguamento dell’amministrazione dal 2021, ribadendo il necessario contenuto della relazione dell’organo di controllo interno, che deve dare conto dell’attività di verifica svolta. Le scritture prodotte in corso di giudizio si rivelano meramente integrative e complementari: nessuno di essi, singolarmente considerato, è idoneo ad ottemperare alle prescrizioni di legge sulla resa del conto, né può sostituire il conto medesimo. Il Collegio dichiara, pertanto, irregolare il conto, senza discarico dell’agente.
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Nota della Redazione
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