Responsabilità contabile e assoluzione penale per non aver commesso il fatto (Corte dei Conti Sez. II App. n. 111 del 20.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio contabile, ai sensi dell’art. 652 c.p.p., solo quanto alla materialità del fatto accertato o escluso. La disposizione ha carattere eccezionale e non introduce alcun automatismo tra formula assolutoria ed efficacia extrapenale. Spetta al giudice contabile verificare, integrando il dispositivo con la motivazione, quale sia l’effettivo accertamento contenuto nella sentenza penale. La liceità penale non esclude di per sé l’illiceità contabile, per la pluriqualificazione giuridica dei medesimi fatti materiali. Chi, pur assolto nel processo penale, abbia concorso, quale agente contabile di fatto, nella gestione e nel maneggio di denaro pubblico con consapevolezza delle modalità illecite, risponde del danno erariale in solido con gli altri corresponsabili.

Il Fatto

La vicenda riguarda un danno erariale contestato al Comune di Camerata Picena per il mancato o parziale riversamento, da parte della società concessionaria del servizio di riscossione, dei tributi incassati a titolo di imposta comunale sulla pubblicità e di diritti sulle pubbliche affissioni, per il periodo 2014/2017. La Procura regionale ha convenuto in giudizio la società, alcuni esponenti della sua compagine e una funzionaria comunale.

La Sezione giurisdizionale per le Marche, con la sentenza impugnata, ha condannato in solido la società e due convenuti al pagamento di euro 26.250,51, assolvendo invece la sig.ra Cassani Denise Federica Fredi, valorizzando l’efficacia diretta della sentenza penale di assoluzione per non aver commesso il fatto, e la funzionaria per insussistenza della colpa grave. Avverso tale decisione hanno proposto appello principale i due condannati e appello incidentale la Procura regionale, limitatamente all’assoluzione della sig.ra Cassani.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Sezione ha riunito i due appelli e ha dichiarato improcedibile l’appello principale, non essendo comparsi gli appellanti alla nuova udienza di discussione, dopo apposito rinvio disposto ai sensi dell’art. 196 c.g.c., con conseguente compensazione delle spese per i due terzi.

Nel merito dell’appello incidentale, il Collegio ha ritenuto erroneo il presupposto su cui il primo giudice aveva fondato l’assoluzione. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, ai sensi dell’art. 652 c.p.p., può fare stato nel giudizio contabile solo quanto alla materialità dei fatti accertati o esclusi, senza che dalla liceità penale possa dedursi l’insussistenza dell’illiceità contabile. La norma, di carattere eccezionale, deroga al principio di autonomia dei giudizi e non è suscettibile di estensione oltre i casi previsti.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ha ribadito che il giudice contabile deve verificare il concreto contenuto della decisione penale, integrando il dispositivo con la motivazione, e che i dati emergenti dalla sentenza penale sono liberamente valutabili quali elementi di prova atipica, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 94 e 95 c.g.c. I medesimi fatti materiali, già vagliati in sede penale, mantengono una pluriqualificazione giuridica che rende i due giudizi reciprocamente autonomi.

Applicando tali coordinate, la Sezione ha accertato che l’assoluzione della sig.ra Cassani si fonda sulla natura meramente esecutiva delle mansioni svolte e sulla marginalità del suo ruolo, elementi che tuttavia non escludono né elidono la diversa responsabilità contabile. Il compendio probatorio, costituito da dichiarazioni testimoniali dei dipendenti del marzo 2017, riscontrate da intercettazioni telefoniche, attesta il maneggio di denaro pubblico e la piena consapevolezza del sistema fraudolento, con gestione dei conti correnti sui quali confluivano i tributi.

La Corte ha quindi qualificato l’appellata come agente contabile di fatto, titolare della disponibilità giuridica del pubblico denaro, gravata dell’obbligo restitutorio e non liberata da alcuna prova contraria. Il danno, quantificato in euro 26.250,51, è stato ritenuto condivisibilmente determinato dalla Procura e non contestato in questa sede. La responsabilità è stata affermata in via solidale, trattandosi di compartecipazione dolosa alla causazione del danno ai sensi dell’art. 1, comma 1-quater, legge n. 20/1994, con condanna alle spese del primo grado e, per un terzo, del grado d’appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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