Atti regolatori ARERA sul delta in-out inammissibili per carenza di interesse attuale (TAR Lombardia n. 3106 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le deliberazioni con cui l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente introduce un meccanismo di responsabilizzazione delle imprese di distribuzione del gas nella gestione del delta in-out costituiscono atti di natura regolamentare e non sanzionatoria, con la conseguenza che la relativa impugnazione autonoma è inammissibile per difetto di interesse. La c.d. penalità è un istituto tariffario volto a riproporzionare la remunerazione a fronte di livelli negativi di performance, privo di destinatari specificamente identificati e di carattere sostanzialmente penale. Le norme regolamentari vanno impugnate unitamente all’atto applicativo che rende concreta la lesione, poiché solo questo conferisce attualità e concretezza al pregiudizio. Il principio di irretroattività non opera quando il potere esercitato non ha natura punitiva.
Il Fatto
La società ricorrente, principale operatore italiano nella distribuzione del gas naturale, ha impugnato davanti al TAR Lombardia la deliberazione ARERA n. 386 del 2 agosto 2022, con la quale l’Autorità ha introdotto un meccanismo di responsabilizzazione delle imprese di distribuzione nella gestione del delta in-out, unitamente all’allegato recante istruzioni operative.
Con quattro successivi ricorsi per motivi aggiunti la società ha esteso l’impugnazione alle deliberazioni n. 494 del 2023, n. 303 del 2024, n. 28 e n. 111 del 2025, che hanno modificato e integrato la disciplina originaria. L’Autorità si è costituita eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in ragione della natura regolamentare degli atti, e chiedendo nel merito la reiezione delle censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità, ritenendola fondata. Le deliberazioni impugnate costituiscono espressione del potere regolatorio dell’Autorità, con base normativa nell’art. 2, comma 12, lett. e), legge n. 481/1995, che consente di stabilire le modalità per il recupero dei costi sostenuti nell’interesse generale del servizio.
Il TAR esclude la natura sanzionatoria degli atti, valorizzando molteplici indici: manca il presupposto dell’illecito amministrativo; gli atti non sono recettizi ai sensi dell’art. 21-bis legge n. 241/1990; non individuano destinatari specifici; non hanno carattere sostanzialmente penale. Il termine penalità è impiegato in senso atecnico, trattandosi di istituto tariffario diretto a riproporzionare la remunerazione in presenza di macroscopiche disfunzioni nella prestazione del servizio.
Da qui la conseguenza processuale: secondo la costante giurisprudenza amministrativa richiamata dal Collegio — tra cui Cons. Stato Sez. IV n. 7211 del 2024 e Cons. Stato Sez. V n. 4745 del 2024 — le norme regolamentari vanno impugnate con l’atto applicativo, poiché solo questo rende concreta la lesione. L’interesse a ricorrere deve possedere i predicati della personalità, dell’attualità e della concretezza.
Nel caso di specie tali requisiti difettano, come confermato dalle stesse difese della ricorrente, che ha ammesso di non conoscere i livelli di performance ritenuti ammissibili e di non essere in grado di sapere se rientri tra gli operatori inefficienti. Il calcolo della penale avverrà solo nella sessione di aggiustamento pluriennale del 2025. La lesione è quindi potenziale e ipotetica, non attuale: il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm..
Nel merito, il Collegio dichiara comunque infondati tutti i motivi. Il meccanismo non viola il principio di irretroattività, che ha rango costituzionale solo in materia penale e non trova applicazione rispetto ad atti privi di natura sanzionatoria. Non sussiste la dedotta disparità rispetto al sistema del trasporto, avendo le due reti caratteristiche e modalità gestionali differenti. L’adeguamento del parametro economico è coerente con la regolazione tariffaria del settore. Quanto alla ripartizione della penale tra imprese sottese, la deliberazione n. 28 del 2025 ha sostituito l’originario criterio, rendendo il motivo improcedibile per la parte riferita agli atti anteriori.
Nota della Redazione
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