Resa del conto giudiziale e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 6 del 02.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., restando riservata alla fase collegiale di cui all’art. 142 c.g.c. la sola ipotesi di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7. Quando l’agente contabile trasmette il conto giudiziale in ottemperanza al decreto che ha fissato il termine, la domanda della Procura regionale perde il proprio oggetto e il giudice deve dichiarare estinta per cessata materia del contendere la controversia. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, demandate al magistrato designato relatore nell’ambito degli artt. 145 e ss. c.g.c.

Il Fatto

La Procura regionale aveva chiesto al giudice designato, ai sensi dell’art. 141, comma 4, c.g.c., la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio 2018, riferito a una struttura ricettiva gestita da un agente contabile esterno del comune di Matera. Nella stessa istanza erano richieste l’applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato inadempimento e la fissazione della scadenza per la compilazione del conto d’ufficio a spese dell’agente.

Il Giudice monocratico, con decreto n. 48/2020 del 21.07.2020, aveva fissato i termini per la presentazione e il deposito del conto. Successivamente l’ente comunicava che le strutture interessate dalla notifica dei decreti avevano trasmesso il conto giudiziale, debitamente parificato. Il P.M., preso atto della presentazione, chiedeva la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il giudice ricostruisce anzitutto il rito del procedimento di resa del conto. Il giudizio, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c., viene definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 144 c.g.c. L’unica deroga a tale assetto è rappresentata dall’opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, che apre la fase collegiale disciplinata dall’art. 142 c.g.c.

Il Collegio argomenta richiamando un indirizzo consolidato delle sezioni giurisdizionali regionali, che il provvedimento cita in termini: Sezione Giurisdizionale per le Marche, sentenze nn. 139/2018, 167/2019, 170/2019; Sezione Giurisdizionale per la Liguria, sentenze nn. 182/2019, 183/2019; Sezione Giurisdizionale per l’Umbria, sentenza n. 35/2017; Sezione Giurisdizionale per la Campania, sentenza n. 472/2016. Da tale indirizzo si ricava che la definizione del giudizio con sentenza del giudice monocratico costituisce la regola, salva la sola ipotesi di opposizione.

Sul piano sostanziale il giudice rileva che il conto relativo all’anno 2018 risulta effettivamente trasmesso alla Segreteria della Sezione in ottemperanza a quanto disposto con il decreto n. 48/2020. Il venir meno dell’interesse alla pronuncia, per essere stato soddisfatto l’oggetto della domanda, determina la cessazione della materia del contendere.

La Corte accoglie quindi l’istanza del P.M. e dichiara estinto il giudizio. La pronuncia non esaurisce però ogni verifica: restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, che spettano al magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Il giudice richiama in proposito Sezione Giurisdizionale per il Veneto, sentenza n. 100/2019, e Sezione Giurisdizionale per la Campania, sentenza n. 472/2016. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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