Controllo sui bilanci sanitari e accertamento di squilibri economico-finanziari (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 87 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale, disciplinato dall’art. 1, c. 170, l. n. 266/2005 e dall’art. 1, c. 3, d.l. n. 174/2012, ha natura collaborativa ma, in caso di accertamento di squilibri economico-finanziari o di violazione di norme volte a garantire la regolarità della gestione, assume connotazione potenzialmente interdittiva, imponendo all’ente l’adozione di misure correttive. L’esito negativo dell’esercizio, sebbene ripianato da contributo regionale, integra una criticità strutturale che richiede interventi di riequilibrio. Il mancato rispetto dei tetti di spesa farmaceutica per acquisti diretti e per dispositivi medici, il superamento dei limiti alla spesa per il personale a tempo determinato e il pagamento di interessi passivi per tardivi adempimenti verso i fornitori costituiscono irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri di bilancio. L’accertamento non preclude la raccomandazione di misure correttive, rimesse all’autonomia dell’ente controllato. L’assenza di uno specifico rilievo non vale ad integrare implicita valutazione positiva.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Puglia ha esaminato la relazione sul bilancio d’esercizio 2023 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia (Policlinico di Foggia), trasmessa dal Collegio sindacale ai sensi dell’art. 1, c. 170, l. n. 266/2005. Il bilancio, adottato dal Direttore generale con deliberazione n. 312 del 30.4.2024, è stato approvato dalla Regione Puglia con deliberazione di Giunta regionale n. 1078 del 31.7.2024, oltre il termine normativo del 31 maggio. L’Azienda ha chiuso l’esercizio con un risultato negativo di € 5.633.468. A seguito dei chiarimenti forniti in sede istruttoria, la Sezione ha formulato le proprie valutazioni in ordine alla regolarità della gestione ed agli equilibri di bilancio.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha ripercorso il quadro normativo del controllo sui bilanci degli enti del S.S.N., sottolineando la natura collaborativa del controllo, che si sostanzia nella segnalazione delle disfunzioni, ma anche la sua connotazione potenzialmente interdittiva ai sensi del d.l. n. 174/2012, da bilanciare con i principi di cui all’art. 32 Cost. in materia di tutela della salute.
Con riferimento al risultato d’esercizio, la Corte ha rilevato che, sebbene il 2023 abbia registrato un miglioramento dell’81,05% rispetto al 2022 (grazie al risultato positivo della gestione caratteristica pari a € 7.251.649), la gestione si è chiusa ancora in perdita per € 5.633.468, sebbene ripianata da contributo regionale. Il dato, tuttavia, risulta in peggioramento nel 2024, con una perdita di € 29.863.819, il che ha indotto la Sezione a raccomandare interventi strutturali per garantire uno stabile equilibrio.
In materia di spesa farmaceutica per acquisti diretti, la Sezione ha accertato il mancato rispetto, nel 2023, del tetto di € 18.017.921, avendo l’Azienda sostenuto una spesa di € 20.411.478 (scostamento del 13,28%). Analogamente, per i dispositivi medici, la spesa di € 40.467.645 ha superato il tetto rimodulato di € 33.301.827 (scostamento del 21,52%), con un superamento anche dell’obiettivo minimo di budget dell’1%. Pur prendendo atto delle perplessità dell’Azienda sui criteri di fissazione dei tetti, la Corte ha invitato a potenziare le misure di contenimento.
Quanto alla spesa per il personale, la Sezione ha rilevato una discordanza tra il dato indicato dall’Azienda nel questionario (€ 9.480.104) e quello regionale (€ 9.348.066), superiore al limite del 50% della spesa 2009, ma ha chiarito che la differenza è dipesa da un errore materiale nei dati comunicati alla Regione. Ha inoltre accertato la presenza di interessi passivi per tardivi pagamenti ai fornitori (€ 117.615,94 da dati S.I.O.P.E.), raccomandando il rispetto dei termini di pagamento. Infine, ha segnalato la mancata inclusione del Piano delle azioni positive nel P.I.A.O. 2023-2025 e l’opportunità di garantire la corretta rappresentazione dell’equilibrio economico dell’attività intramoenia, nonché il corretto ricorso alla proroga contrattuale, da intendersi quale rimedio eccezionale ai sensi dell’art. 120, c. 11, d.lgs. n. 36/2023.
Nota della Redazione
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