Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 372 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere è istituto di estinzione del processo non disciplinato dal codice di giustizia contabile, ma applicabile in via giurisprudenziale a tutti i giudizi devoluti alla giurisdizione della Corte dei conti. Essa ricorre quando il fatto sopravvenuto, successivo alla proposizione della domanda, elimini integralmente la materia della lite, purché ritualmente acquisito al processo o concordemente ammesso dalle parti. Nel giudizio pensionistico la riliquidazione del trattamento in adesione al petitum determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del processo. All’Istituto previdenziale che abbia provveduto solo dopo la notifica del ricorso va imputata la soccombenza virtuale, con condanna alle spese di lite in favore della parte ricorrente.
Il Fatto
La ricorrente chiedeva all’INPS, con domanda del 31 maggio 2023, la pensione di anzianità con calcolo contributivo sperimentale per le lavoratrici ex d.l. 4/2019, con decorrenza dal 1° giugno 2023. L’Istituto rigettava l’istanza con comunicazione del 5 giugno 2023, senza specificare i requisiti mancanti. Con nuova domanda del 25 gennaio 2024 la ricorrente reiterava la richiesta, indicando nelle annotazioni che il requisito era maturato dal 2023 e chiedendo la decorrenza dal 1° giugno 2023.
L’INPS accoglieva la domanda con comunicazione dell’1 febbraio 2024, riconoscendo trentacinque anni e ventisei giorni utili e liquidava la pensione con decorrenza dal 26 gennaio 2024. La ricorrente impugnava tale provvedimento nella parte in cui fissava la decorrenza al 26 gennaio 2024 anziché al 1° giugno 2023, chiedendo gli arretrati e la condanna alle spese. Costituendosi in giudizio, l’INPS rappresentava di aver riesaminato la domanda del 31 maggio 2023 e di aver riliquidato il trattamento con decorrenza giugno 2023, deducendo la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice delle pensioni affronta anzitutto la natura dell’istituto invocato. La cessazione della materia del contendere è prevista espressamente solo in alcune disposizioni del processo tributario (art. 46 d.lgs. n. 546/1992) e del processo amministrativo (art. 34 d.lgs. n. 104/2010), contesti nei quali la contestazione si sostanzia nell’impugnativa di un provvedimento autoritativo, la cui rimozione in autotutela fa venir meno l’oggetto del contendere.
Pur non essendo disciplinato dal codice di giustizia contabile né dal codice di procedura civile, l’istituto ha trovato piena applicazione per elaborazione giurisprudenziale in tutti i giudizi in cui si esercita la giurisdizione della Corte dei conti, così come nei giudizi civili. Esso costituisce una fattispecie di estinzione del processo, distinta dalla rinunzia agli atti, che si verifica per sopravvenuta soddisfazione del diritto esercitato e può essere pronunciata in ogni stato e grado, anche d’ufficio, quando il fatto nuovo elimini integralmente la materia della lite, sia successivo alla domanda e sia ritualmente acquisito o concordemente ammesso dalle parti. Sul punto la Corte richiama Cass. civ. n. 7871/2019 e Cass. civ. n. 22446/2016.
Nel caso concreto, l’INPS ha riconosciuto in via amministrativa il diritto alla riliquidazione della pensione in adesione al petitum; la riliquidazione e il pagamento delle differenze sui ratei sono stati ritenuti dalla ricorrente pienamente satisfattivi. È venuta così meno la ragione stessa della controversia per il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, con conseguente estinzione del processo.
Sul regolamento delle spese, poiché l’Istituto ha riliquidato la pensione solo dopo la notifica del ricorso, la Corte applica il principio della soccombenza virtuale e condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 600,00 oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Nessuna statuizione sulle spese di giustizia, in ragione del principio di gratuità del giudizio pensionistico ex art. 10 legge n. 533/1973.
Nota della Redazione
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