Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale sulla riliquidazione pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 461 del 26.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’ente previdenziale, nelle more, abbia integralmente riconosciuto la pretesa del ricorrente mediante riliquidazione del trattamento e pagamento degli arretrati. La sopravvenuta satisfazione della domanda non preclude tuttavia la condanna dell’Istituto alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, quando il riconoscimento sia intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso e l’ente fosse già edotto della pretesa per effetto della domanda amministrativa e del successivo sollecito.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione di vecchiaia in cumulo, comprensiva dei periodi contributivi del fondo IPOST non considerati dall’INPS. Espone di essere titolare di pensione di vecchiaia enti locali con decorrenza dal settembre 2019 e di aver lavorato presso la Direzione Compartimentale P.T. Lazio dall’8.01.1983 al 4.04.1985, periodi coperti da contribuzione, per poi essere assunto dal Comune di Roma sino al 31.08.2019, data di cessazione per limiti di età.

Nella domanda di pensione del 7.06.2019 l’interessato aveva indicato i periodi contributivi del 1983-1985, che l’INPS non ha considerato. Ha segnalato l’omissione in data 25.02.2021, senza riscontro, e ha quindi agito in giudizio. Costituendosi, l’INPS ha chiesto la cessazione della materia del contendere, avendo implementato la posizione assicurativa e in attesa della rideterminazione del trattamento.

La Motivazione della Corte

La questione concerne la riliquidazione della pensione in cumulo per periodi contributivi non conteggiati. Il giudice rileva che risulta in atti l’avvenuta ricongiunzione dei periodi, come richiesto dall’interessato, e il pagamento di quanto dovuto: su questa base dichiara la cessazione della materia del contendere.

Il punto centrale attiene alle spese. La Corte applica il principio di soccombenza virtuale e liquida le spese a carico dell’INPS. L’argomento è che l’Istituto ha riconosciuto quanto spettante solo dopo la proposizione del ricorso davanti alla Corte dei conti, pur essendo già a conoscenza della pretesa: l’interessato aveva infatti indicato nella domanda di pensione del 2019 i periodi IPOST e aveva poi richiesto in via amministrativa le correzioni necessarie, con successivo sollecito.

L’ente, dunque, era stato edotto della pretesa già prima del giudizio, e il ritardo nel riconoscimento giustifica la condanna alle spese malgrado la cessazione della materia del contendere. La Corte quantifica le spese in favore dei legali antistatari e nulla dispone per le spese del giudizio, stante la relativa gratuità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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