Conto materiale dei consegnatari: procedibile se la memoria ne integra il contenuto (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 32 del 26.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del consegnatario di beni non conforme al modello regolamentare è comunque procedibile quando la documentazione prodotta dall’agente in giudizio ne integri il contenuto minimo, rendendo intelligibile la gestione anche sotto il profilo delle quantità, della specie e delle categorie. La procedibilità del giudizio di conto presuppone che il Collegio possa riscontrare la correttezza dei dati e della gestione; in difetto di tale contenuto minimo il giudizio è improcedibile. La qualificazione della gestione come soggetta a mero debito di vigilanza o a debito di custodia non si risolve in astratto sulla base della natura dei beni, ma richiede apposita istruttoria sulla funzionalizzazione della giacenza.
Il Fatto
Il conto giudiziale del consegnatario della casa circondariale, relativo a un esercizio finanziario, viene trasmesso per il deposito presso la Sezione giurisdizionale. Il Magistrato istruttore rileva che il conto non è redatto sul modello regolamentare, ma consiste in un prospetto che espone per categorie generiche di beni la consistenza iniziale, il carico, lo scarico e la consistenza finale solo in valore monetario, senza indicazione delle quantità. Non risulta possibile il confronto con i dati inventariali.
La relazione rimette quindi il conto al Collegio per una valutazione preliminare di inammissibilità o improcedibilità. L’agente contabile si costituisce in giudizio e produce memoria e documenti, tra cui un prospetto di chiarimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza costante della Corte dei conti secondo cui anche documenti privi di tutti i requisiti formali previsti per i conti giudiziali possono ritenersi sufficienti ai fini della resa del conto, a condizione che abbiano un contenuto minimo idoneo a consentire il riscontro dei dati e della gestione. Viene citata, tra le altre, Sez. giur. Calabria, sentenza n. 66 del 9 maggio 2023.
Sul piano normativo, la Corte richiama l’art. 44 del R.D. n. 1214/1934, che estende la giurisdizione di conto a chi è incaricato di custodire valori e materie dello Stato, e l’art. 626 del R.D. n. 827/1924, che impone di dimostrare debito e credito secondo la specie, la qualità, le categorie e le nomenclature stabilite dall’amministrazione.
Il conto presentato non risulta conforme a tale disciplina, perché indica i beni solo per valore e non per quantità, rendendo impossibile il riscontro. Tuttavia, la difesa ha prodotto un prospetto che rende leggibile il conto anche nella parte relativa alle quantità, alla specie e alle categorie, con dati corrispondenti a quelli del conto. La documentazione consente dunque di esaminare il conto, che è procedibile.
Residua la questione della natura della gestione. Per consolidata giurisprudenza, anche di questa Sezione (tra le altre, sent. n. 353/2020), non sussiste debito di custodia per i beni estranei a una gestione di magazzino, destinati all’uso e giacenti presso i singoli uffici, ma solo un debito di vigilanza. Se invece la giacenza eccede la ragionevole necessità di funzionamento, essa è finalizzata al rifornimento e configura una gestione contabile con debito di custodia.
L’assenza di un magazzino fisico non esclude di per sé l’obbligo di custodia: rileva la funzionalizzazione della giacenza. Dall’esame del conto non è dato comprendere il tipo di debito, poiché alcuni beni fanno astrattamente ipotizzare la custodia e altri la vigilanza. La reale natura può essere appurata solo in seguito a istruttoria. Il Collegio dichiara procedibile il conto e rimette gli atti al Magistrato designato, fissando il termine per la relazione e l’udienza di prosecuzione.
Nota della Redazione
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