La dispensa per inabilità riguarda la causa non la forma (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 151 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione ordinaria di inabilità a proficuo lavoro, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a), legge n. 379/1955 e dell’art. 13 legge n. 274/1991, presuppone la concorrenza di tre requisiti: l’accertamento medico-legale dell’inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, un’anzianità di servizio non inferiore a quindici anni e la risoluzione del rapporto per dispensa dal servizio. La mancata integrazione del collegio medico con il rappresentante dell’ente previdenziale non determina l’invalidità dell’accertamento, in assenza di una espressa comminatoria di nullità, e non è comunque opponibile al lavoratore, trattandosi di adempimento organizzativo rimesso all’Istituto. Il requisito della dispensa dal servizio deve essere riferito alla causa della cessazione del rapporto e non alla sua veste formale: la risoluzione consensuale intervenuta all’esito della procedura ex art. 7 legge n. 604/1966, attivata dal datore di lavoro per l’accertata inabilità, è equiparabile alla dispensa e non preclude la prestazione.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente di un’azienda speciale del Comune di Verona dal 1999 con mansioni di operatore cimiteriale, era iscritto alla Cassa pensioni dei dipendenti degli enti locali (CPDEL). A seguito di istanza del datore di lavoro, la Commissione medico-legale dell’ULSS accertava, l’11 maggio 2023, l’inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro.
Il datore di lavoro avviava quindi la procedura di cui all’art. 7 legge n. 604/1966, che si concludeva con una risoluzione consensuale incentivata; il rapporto cessava il 30 giugno 2023. La domanda di pensione di inabilità presentata il 12 luglio 2023 veniva respinta dall’INPS per due motivi: l’assenza del medico dell’Istituto in Commissione e la natura consensuale della cessazione. Il giudice ordinario declinava la giurisdizione in favore della Corte dei conti e il ricorrente riassumeva il giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente ritiene tempestiva la riassunzione, avvenuta entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza declinatoria, e valuta le prove raccolte nel precedente giudizio come argomenti di prova ai sensi dell’art. 17, comma 6, c.g.c.
Nel merito, il primo motivo di diniego è infondato. L’art. 13 legge n. 274/1991, pur prevedendo l’integrazione del collegio con il medico della Cassa, non commina alcuna nullità per la sua mancanza; il principio di tassatività delle cause di invalidità esclude che il vizio di composizione incida sulla validità dell’accertamento. In ogni caso, la designazione del medico rappresentante costituisce adempimento organizzativo riservato all’INPS: opporre al lavoratore il mancato adempimento di un onere dell’Istituto contrasterebbe con i canoni di buona fede e con la garanzia di cui all’art. 38 Cost.
Parimenti infondato è il secondo motivo. L’AGEC, azienda speciale, è ente pubblico economico con rapporti di lavoro privatistici: la risoluzione consensuale intervenuta non è assimilabile alle dimissioni volontarie, perché costituisce l’esito di una procedura avviata unilateralmente dal datore di lavoro per l’accertata inabilità. La causa concreta della cessazione va individuata nell’inabilità e non in una libera determinazione negoziale del lavoratore.
La Corte afferma che il requisito della dispensa dal servizio va riferito alla causa della cessazione e non alla sua veste formale, non avendo tale istituto un corrispondente nel rapporto di lavoro privatistico. L’interpretazione formale precluderebbe la prestazione all’intera categoria dei dipendenti con rapporto privatistico iscritti alla CPDEL, in contrasto con la ratio della disciplina e con l’art. 38 Cost.
Conferma si trae dall’art. 7, comma 7, legge n. 604/1966, che equipara la risoluzione consensuale intervenuta all’esito della procedura alla disoccupazione involontaria: ove la comunicazione all’Ispettorato sia intervenuta, l’iniziativa datoriale qualifica la cessazione come involontaria nonostante la veste consensuale. Accolto il ricorso, la Corte riconosce il diritto alla pensione con decorrenza dal 1° agosto 2023, condannando l’INPS alla liquidazione del trattamento e degli arretrati con interessi e rivalutazione.
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Nota della Redazione
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